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Sentenza

Sentenza n. 60/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento disciplinare adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine in data 20.12.2024, a firma del Direttore Generale, di irrogazione della sanzione della sospensione di un giorno, pervenuto a mezzo raccomandata A.R. al ricorrente in data 30.12.2024; del presupposto parere del Collegio di Disciplina dd. 26.11.2024 richiamato nella delibera del C.d.A.; della comunicazione Prot. 0024590 del 12.2.2025 di conclusione del procedimento e di applicazione della sanzione della sospensione per il giorno 7.2.2025; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, successivo, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare della sospensione per un giorno, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Università, con il presupposto parere del Collegio di disciplina e gli atti conclusivi del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata perché aveva indicato, nel curriculum, nella documentazione relativa alla formazione delle Commissioni ASN 2023-2025 e nel materiale didattico, due monografie che, al momento delle indicazioni, non erano ancora state stampate, distribuite e inserite nel catalogo commerciale dell'editore, sebbene fossero state da lui già scritte, accettate dall'editore e munite di codice ISBN. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 87, 88 e 89 del R.D. 1592/1933, sostenendo che tale condotta non integrasse un illecito disciplinare. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per motivazione contraddittoria o apodittica, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, contestando l'affermazione secondo cui avrebbe reso dichiarazioni false e rilevando che le monografie erano già esistenti, accettate dall'editore e identificate con codice ISBN; inoltre, le opere non avevano prodotto utilità indebite, poiché il docente possedeva comunque i requisiti per la candidatura ASN ed era stato l'unico candidato per gli incarichi didattici. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto la violazione dell'art. 24 Cost. e del principio di corrispondenza tra fatti contestati e fatti sanzionati, per essere stati valorizzati nel provvedimento disciplinare elementi ulteriori rispetto alla contestazione iniziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli fondati per violazione di legge e travisamento dei fatti. Le monografie erano state accettate dall'editore già nel 2020 e nel 2022, munite di codice ISBN e successivamente pubblicate nel settembre 2024; pertanto, la loro mancata disponibilità materiale e mancata inclusione nel catalogo commerciale al momento dell'indicazione non rendeva false le dichiarazioni del docente. L'unica conseguenza possibile sarebbe stata la non valutabilità delle opere, in quella fase, mediante indici bibliometrici, ma non risultava che il ricorrente avesse conseguito vantaggi indebiti: egli possedeva già i requisiti per la candidatura alle Commissioni ASN e non aveva utilizzato le monografie per ottenere incarichi mediante comparazione con altri candidati. Il giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 luglio 2009, rientrino nella nozione di pubblicazione scientifica anche i testi accettati per la pubblicazione da un editore, purché tale accettazione sia comprovata; il deposito legale e l'inserimento nel catalogo commerciale sono adempimenti o elementi non necessari a configurare l'accettazione per la pubblicazione. Il terzo motivo è stato assorbito, poiché l'accoglimento dei primi due motivi era sufficiente a definire il giudizio. L'Università è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 87, 88 e 89 R.D. 1592/1933

    Il ricorrente li ha invocati per contestare la riconducibilità della condotta a un illecito disciplinare sanzionabile; il giudice ha accolto la censura di illegittimità della sanzione, senza sviluppare una distinta esegesi di ciascuna disposizione.

  • art. 3 D.M. 28 luglio 2009

    Le commissioni giudicatrici ... prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

    La nozione comprende anche testi non ancora materialmente pubblicati, purché accettati per la pubblicazione da un editore; la prova può derivare dall'attribuzione del codice ISBN o dalla dichiarazione dell'editore, oltre che dalla successiva effettiva pubblicazione.

  • art. 1, commi 1-3, L. 106/2004

    Sono oggetto di deposito obbligatorio ... i documenti destinati all'uso pubblico ... prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti.

    Il deposito legale riguarda opere già uscite dalla sfera dell'autore e già edite; non determina la pubblicazione, ma costituisce un adempimento successivo alla pubblicazione.

  • art. 1, comma 1, D.P.R. 252/2006

    I documenti ... sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico.

    Il termine per il deposito decorre dalla prima distribuzione al pubblico, sicché il deposito legale presuppone la pubblicazione e non costituisce requisito per qualificare come accettato per la pubblicazione un testo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla lamentata violazione del diritto di difesa per contestazioni ulteriori; il motivo è stato assorbito.

  • art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del D.Lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione concorsuale delle pubblicazioni scientifiche, rientrano nella nozione di "testi accettati per la pubblicazione" anche opere non ancora materialmente stampate o distribuite, purché siano state effettivamente accettate da un editore e tale circostanza sia adeguatamente provata.
  • La mancata pubblicazione materiale, il mancato inserimento nel catalogo commerciale dell'editore e l'assenza di deposito legale non rendono di per sé falsa l'indicazione di un'opera scientifica già accettata per la pubblicazione; il deposito legale è successivo alla pubblicazione e non la determina.
  • L'attribuzione di un codice ISBN a una monografia in corso di pubblicazione costituisce un elemento oggettivo idoneo a comprovare l'accettazione editoriale dell'opera, ferma la possibilità di fornire la prova anche mediante una dichiarazione dell'editore e la successiva produzione dell'opera pubblicata.
  • La mancata disponibilità di un'opera ai fini della valutazione bibliometrica può incidere sulla sua valutabilità in una procedura concorsuale, ma non integra una dichiarazione mendace quando l'opera esiste, l'autore ne è effettivamente tale e l'accettazione editoriale è comprovata.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProcedimento disciplinareConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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