Sentenza n. 920/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, Vigilanza Urbanistico-Edilizia del Comune di Moncalieri, avente ad oggetto "rimessa in pristino con demolizione opere realizzate senza previo rilascio di titolo abilitativo nell'unità immobiliare distinta al NCEU al Fg. -OMISSIS-ubicata in -OMISSIS-" del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa alla trasformazione abitativa del sottotetto e a opere interne nell’appartamento sottostante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale emanata ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, deducendo due motivi. Con il primo hanno contestato la qualificazione come abuso edilizio maggiore della suddivisione interna del sottotetto e dell’installazione di impianti elettrici, termici e idrici, sostenendo che tali opere non avrebbero modificato la destinazione accessoria del sottotetto né superficie o volume e sarebbero state riconducibili alla manutenzione straordinaria soggetta a CILA ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. 380/2001, con applicazione della sola sanzione pecuniaria per omessa comunicazione. Hanno dedotto violazione degli artt. 6-bis, 10, 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, violazione dell’art. 21 delle NTA del PRGC comunale, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Con il secondo motivo hanno censurato la demolizione delle opere interne realizzate nell’appartamento al piano terzo, consistenti nella diversa distribuzione degli ambienti, sostenendo che si trattasse di opere modeste, senza incidenza su superficie utile e volume, soggette a CILA e non alla sanzione demolitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la contestazione relativa al sottotetto. Dalle fotografie del sopralluogo risultavano finiture, serramenti, impianti, riscaldamento e servizi igienici propri di un’abitazione; tali elementi evidenziavano una trasformazione funzionale del sottotetto da locale accessorio a spazio abitativo, non una mera diversa distribuzione interna. Il mutamento tra categorie funzionalmente autonome è urbanisticamente rilevante, incide sul carico urbanistico e richiede il permesso di costruire; è irrilevante che il sottotetto sia effettivamente abitato, essendo sufficiente la modifica delle sue oggettive attitudini funzionali. Anche l’art. 21 delle NTA, sia nella versione vigente all’epoca dei lavori sia nella variante del 2020, imponeva la conservazione del sottotetto a uso accessorio e ostava a trasformazioni edilizie e impiantistiche finalizzate all’abitabilità. Tuttavia, il dispositivo dell’ordinanza deve essere interpretato limitatamente all’eliminazione delle sole opere o porzioni di esse e degli impianti eccedenti quanto precedentemente assentito. Ha invece accolto il secondo motivo. Le opere interne nell’appartamento al piano terzo erano materialmente e funzionalmente autonome rispetto alla trasformazione abusiva del sottotetto, non incidevano su volume o superficie e non risultavano collegate da un nesso materiale e teleologico agli abusi soprastanti. Il Comune non poteva quindi considerarle unitariamente e applicare loro la demolizione prevista per gli abusi più gravi del sottotetto. L’ordinanza è stata annullata in parte qua, limitatamente al punto b). Le spese sono state compensate per parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La diversa distribuzione interna priva di incidenza su volume e superficie può rientrare nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA; l’omessa comunicazione comporta una sanzione pecuniaria e non, di per sé, la demolizione.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Il mutamento di destinazione d’uso del sottotetto da locale accessorio o deposito a spazio abitativo, tra categorie funzionalmente autonome, richiede il permesso di costruire.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale
Il mutamento di destinazione d’uso è rilevante anche senza opere edilizie quando comporta l’assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale.
artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001
Sono stati posti dal Comune a fondamento dell’ordine di demolizione; il TAR ne ha ritenuto applicabile il regime agli interventi del sottotetto trasformati in senso abitativo, mentre lo ha escluso per le opere interne autonome dell’appartamento sottostante.
art. 21 NTA del PRGC del Comune di Moncalieri
Il vincolo di non abitabilità e la disciplina dei sottotetti impongono la conservazione dell’uso accessorio e vietano tramezzature, finiture e impianti finalizzati alla trasformazione abitativa.
Massime di principio
- La trasformazione di un sottotetto da locale accessorio o deposito a spazio abitativo costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionalmente autonome e richiede il permesso di costruire, anche quando non sia dimostrato l’effettivo uso abitativo attuale, essendo sufficiente la modifica delle oggettive attitudini funzionali dell’immobile.
- La qualificazione di un intervento edilizio deve essere compiuta considerando la concreta conformazione e dotazione dei locali: finiture, impianti, riscaldamento e servizi igienici propri dell’abitazione possono dimostrare una trasformazione funzionale del sottotetto, non riducibile a una mera diversa distribuzione interna.
- Il principio secondo cui l’abuso edilizio deve essere valutato unitariamente non impedisce di considerare separatamente opere materialmente e funzionalmente autonome e scindibili. Opere interne prive di incidenza su superficie e volume non possono essere assoggettate automaticamente alla stessa sanzione demolitoria prevista per abusi più gravi realizzati in altra porzione dell’immobile, in assenza di un concreto collegamento materiale e teleologico.
- Quando un ordine di demolizione comprende opere legittimamente assentite e opere abusive, la rimessione in pristino deve riguardare soltanto le opere o porzioni e gli impianti eccedenti quanto precedentemente autorizzato.
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