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Sentenza

Sentenza n. 2697/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS- emesso dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il respingimento dell'istanza presentata in data -OMISSIS- dalla ricorrente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992 n.91.

Giustizia amministrativa202209606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, residente in Italia da oltre diciassette anni, ha impugnato il diniego della cittadinanza fondato su una denuncia a suo carico, presentata unitamente al coniuge per procurata evasione di persona detenuta agli arresti domiciliari, e su una segnalazione all'autorità giudiziaria relativa a un reato commesso dal coniuge per maltrattamento di animali e macellazione clandestina. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per motivazione erronea, carente e apparente, nonché il difetto di istruttoria. In particolare, ha evidenziato che il procedimento relativo alla denuncia a suo carico era stato archiviato dal GIP per difetto dell'elemento psicologico e per inidoneità degli elementi a sostenere l'accusa; che era incensurata; che si era separata di fatto dal coniuge prima della commissione del reato a lui attribuito e non aveva avuto alcun ruolo nella condotta; e che l'Amministrazione aveva omesso di valutare il suo radicamento familiare, sociale ed economico in Italia, risultante dalla lunga residenza, dall'attività lavorativa stabile, dalla presenza in Italia delle figlie e dei nipoti e dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi i nuovi provvedimenti dell'Amministrazione nella riedizione del potere. Il Collegio ha riconosciuto l'ampia discrezionalità ministeriale nella concessione della cittadinanza e ha ammesso, in astratto, che possano rilevare anche condotte devianti degli stretti congiunti, qualora consentano di desumere un insufficiente inserimento del nucleo familiare nei valori dello Stato italiano. Tuttavia, nel caso concreto, la denuncia a carico della ricorrente era stata archiviata per l'assenza dell'elemento psicologico e per l'inidoneità degli elementi acquisiti, sicché non poteva essere automaticamente utilizzata come elemento negativo senza una specifica motivazione sulla sua rilevanza. Quanto al reato del coniuge, la ricorrente ne era rimasta estranea e risultava separata di fatto dal medesimo già prima della commissione del fatto; pertanto, l'illecito non poteva esserle attribuito né assumere, nei suoi confronti, valore sintomatico negativo sulla base di generiche considerazioni familiari o culturali. Il Ministero aveva inoltre completamente omesso di esaminare gli elementi documentati relativi all'integrazione familiare, sociale ed economica della richiedente, con conseguente difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La disposizione individua il presupposto della residenza legale ultradecennale per la richiesta di concessione della cittadinanza, che resta oggetto di valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve motivare in modo concreto e pertinente la rilevanza degli elementi posti a fondamento della decisione e deve dare conto della complessiva situazione dell'interessato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all'interessato di presentare osservazioni, che l'Amministrazione deve esaminare effettivamente nella decisione finale.

  • art. 27, comma 1, Cost.

    Il principio della responsabilità penale personale impedisce di attribuire alla richiedente, in assenza di un suo coinvolgimento, il reato commesso dal coniuge.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata mediante collegamento da remoto nell'udienza pubblica, secondo la disciplina processuale richiamata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione non esonera dall'obbligo di valutare in modo concreto, individualizzato e complessivo tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
  • Un procedimento penale archiviato nei confronti del richiedente non può essere automaticamente valorizzato come elemento negativo nel diniego della cittadinanza; la sua eventuale rilevanza deve essere specificamente motivata sulla base di fatti concretamente accertati e pertinenti.
  • Le condotte penalmente illecite di un coniuge o di uno stretto congiunto possono assumere rilievo nella valutazione della cittadinanza solo se, sulla base di un ragionamento presuntivo adeguatamente motivato, risultino effettivamente sintomatiche dell'inserimento del richiedente o del suo nucleo familiare nei valori della comunità nazionale. Non è sufficiente il mero rapporto familiare, soprattutto quando sia documentata una separazione di fatto anteriore ai fatti contestati.
  • Il diniego della cittadinanza non può fondarsi su una responsabilità per fatto altrui: l'illecito commesso dal coniuge, al quale il richiedente sia rimasto estraneo, non può essere automaticamente riferito a quest'ultimo.
  • La motivazione del diniego deve confrontarsi con le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto e con gli elementi favorevoli relativi alla situazione familiare, lavorativa, economica e sociale del richiedente; la loro omissione integra difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
  • Quando il diniego di cittadinanza è annullato per carenza di istruttoria e motivazione, l'Amministrazione conserva il potere di riesaminare l'istanza e adottare un nuovo provvedimento, conformandosi agli accertamenti di fatto e ai criteri giuridici stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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