Cassazione Civile, Ordinanza n. 25287/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 proposta contro il decreto del tribunale che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento civile relativo alla fissazione del termine per accettare l'eredità. Il giudice dell'opposizione aveva confermato la revoca ritenendo tardivo il deposito, da parte dell'interessato, della documentazione richiesta a prova dei requisiti per il beneficio, documentazione prodotta oltre il termine assegnato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione degli artt. 79, 123 D.P.R. n. 115 del 2002 e 152 c.p.c., nonché dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente considerato tardiva la produzione documentale e avesse illegittimamente negato la remissione in termini; con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 136 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e 112 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse rigettato l'opposizione sulla base di argomenti diversi da quelli del provvedimento impugnato e dai motivi di opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la preclusione opposta dal tribunale: il giudice dell'opposizione al provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato ha poteri officiosi di verifica e può acquisire direttamente la documentazione necessaria; pertanto non vi era ostacolo a considerare la produzione, anche se effettuata oltre il termine assegnato, né a concedere un ulteriore termine per regolarizzare il deposito. Il terzo motivo è rimasto assorbito perché il giudice del rinvio dovrà procedere a nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per il beneficio tenendo conto anche dei documenti prodotti tardivamente.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
È la norma che regola l'opposizione avverso i provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato; il giudice dell'opposizione deve valutare nel merito la sussistenza dei presupposti del beneficio.
art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla produzione documentale; la Corte non ne trae una regola di decadenza ostativa alla considerazione della documentazione tardiva nel giudizio di opposizione.
art. 123 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla disciplina documentale del patrocinio a spese dello Stato; non esclude i poteri officiosi del giudice dell'opposizione.
art. 152 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di tardività; la Corte non lo interpreta come fonte di una preclusione insuperabile nel caso deciso.
art. 153 c.p.c.
Richiamato per la richiesta di remissione in termini; la Corte afferma che non vi era una preclusione a concedere un ulteriore termine per la produzione.
art. 136 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 170; la censura resta assorbita.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre ultrapetizione o decisione su ragioni diverse; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione contro i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, il giudice non è vincolato in modo rigido alle sole produzioni tempestive della parte, potendo valorizzare anche documentazione depositata tardivamente se ciò sia funzionale alla verifica dei presupposti sostanziali del beneficio.
- Il giudice dell'opposizione al patrocinio a spese dello Stato ha un potere-dovere di accertamento officioso sulla reale sussistenza dei requisiti per l'ammissione, potendo acquisire direttamente dagli uffici competenti la documentazione necessaria alla decisione.
- Quando la normativa processuale attribuisce al giudice poteri officiosi di verifica e acquisizione documentale, la tardività del deposito richiesto alla parte non comporta automaticamente decadenza o improcedibilità della domanda di tutela, se la documentazione resta rilevante ai fini della decisione.
- In presenza di una produzione tardiva ma comunque utile alla verifica dei presupposti del beneficio, il giudice può concedere un ulteriore termine per regolarizzare il deposito, senza che ciò integri una violazione del sistema delle preclusioni processuali.
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