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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13435/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal soggetto interessato avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 7 novembre 2024. La Corte non esamina il merito della decisione di sorveglianza, perché rileva un vizio preliminare e assorbente: il ricorso non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per i ricorsi per cassazione avverso tali provvedimenti. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dalla parte, in violazione delle regole sulla rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione. Richiama la necessità che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare le forme di proposizione previste dal codice di rito e non può essere validamente proposto personalmente quando è richiesta la difesa tecnica specializzata.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha rafforzato la necessità della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa autonoma e assorbente di inammissibilità, che impedisce ogni esame del merito.
  • In presenza di inammissibilità per violazione delle forme di proposizione del ricorso, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se non risultano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente.
  • Le regole di rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione sono presidiate da inammissibilità rilevabile immediatamente, senza necessità di scrutinare le censure sostanziali proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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