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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27415/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione per giudizio di appello ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., poiché la citazione era stata notificata al difensore di fiducia nonostante l'imputato avesse dichiarato domicilio diverso e il difensore avesse espresso formale rifiuto di accettare notifiche per l'imputato; inoltre la difesa aveva sollevato tempestiva eccezione non esaminata dalla Corte territoriale e l'imputato non era presente all'udienza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo denunciava una nullità processuale che avrebbe reso nulla la trattazione del giudizio in assenza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che la notificazione del decreto di citazione per l'appello era stata eseguita presso il difensore nonostante l'imputato avesse dichiarato domicilio diverso e benché il difensore avesse dichiarato di non accettare tali notificazioni; richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 58120/2017, Tuppi) ha qualificato la notificazione come nullità di ordine generale a regime intermedio non sanabile. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la notificazione della citazione per l'appello al difensore di fiducia, anziché al domicilio effettivamente dichiarato dall'imputato, costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio non sanabile dalla mera assenza di prova che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'atto

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso ha invocato la violazione di norme processuali (nullità) e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di nullità (lett. c) e ha assorbito le doglianze sostanziali (lett. b ed e)

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Norma relativa alla circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte d'appello l'aveva riconosciuta parzialmente, ma la questione è divenuta secondaria dopo l'annullamento per nullità processuale

  • art. 455, cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di spendita di monete falsificate, per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dalle precedenti decisioni di merito

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Riferimento alla norma procedurale invocata in sede di requisitoria e alle conclusioni presentate dalle parti, richiamata nel rito e nella discussione; non incide sul vizio di notificazione qui determinante

  • Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)

    Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: stabilisce che la notificazione della citazione a giudizio effettuata al difensore di fiducia anziché al domicilio eletto/dichiarato comporta nullità di ordine generale a regime intermedio e non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze che avrebbero impedito la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato

Massime di principio

  • La notificazione della citazione per giudizio di appello al difensore di fiducia è viziata se l'imputato ha dichiarato un domicilio diverso e il difensore ha rifiutato espressamente di ricevere notifiche: tale vizio costituisce nullità generale a regime intermedio non sanabile dalla mera mancata dimostrazione dell'ignoranza dell'atto
  • Se il difensore dichiara formalmente di non accettare le notificazioni per il proprio assistito, il giudice deve astenersi dal procedere in assenza dell'imputato fino a regolare notificazione: la trattazione può essere annullata in sede di legittimità
  • La sollevazione tempestiva dell'eccezione di nullità della notificazione impone alla Corte territoriale di affrontarla e motivare il rigetto; la mancata trattazione/argomentazione può determinare l'annullamento della sentenza
  • Quando la Corte di cassazione accerta una nullità procedurale rilevante, le questioni di merito (es. riconoscimento di attenuanti generiche) possono rimanere assorbite e saranno eventualmente riesaminate dal giudice di rinvio
  • Per evitare rischi di annullamento, le difese devono verificare e documentare il luogo di notifica del decreto di citazione e l'eventuale rifiuto del difensore a ricevere notificazioni, sollevando eccezioni processuali con tempestività
  • La richiamata giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Tuppi) costituisce un principio consolidato sulla sanabilità delle notificazioni effettuate al difensore in presenza di domicilio dichiarato dall'imputato

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