Cassazione Penale, Sentenza n. 36407/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pelazza impugna la sentenza d'appello che lo ha riconosciuto responsabile del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) per condotte poste in essere durante un'intervista a Guia Soncini. Il ricorso articolava cinque censure: (1) insufficienza e travisamento della prova in relazione all'elemento materiale della violenza (contestata la ricostruzione delle riprese e dei contatti fisici in più momenti: ingresso stabile, vano ascensore, pianerottolo); (2) vizio di motivazione circa la durata della condotta e sull'uso della versione montata del video trasmesso; (3) errata esclusione della scriminante del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) anche per i reati commessi al fine di procacciarsi la notizia, con mancato bilanciamento tra libertà di informazione e diritti della persona; (4) errore nella valutazione della tenuità del fatto e nella mancata applicazione degli artt. 131‑bis e 62 c.p.; (5) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché inesatta qualificazione del precedente penale (presunta estinzione del precedente per patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che reiteravano censure già decise in appello o che non hanno dato adeguato confronto critico con la motivazione impugnata (motivi 1, 2, 5). Sul merito, ha confermato che la condotta dell'imputato costituisce violenza privata 'impropria' atteso l'uso reiterato di pressioni e mezzi anomali idonei a comprimere la libertà di determinazione della vittima. Ha respinto la tesi che l'art. 51 c.p. sia applicabile ai reati commessi per procacciarsi la notizia, ritenendo invece che la scriminante rilevi solo con riferimento ai reati connessi alla pubblicazione della notizia e non per il compimento di atti illeciti diretti a reperire fonti contro la volontà della persona; pertanto il bilanciamento non poteva favoreggiare l'imputato. Ha inoltre giudicato corretta la valutazione sulla mancata applicazione della tenuità del fatto e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
La nozione di 'violenza' include anche forme 'improprie': mezzi anomali e reiterata pressione sull'altrui volontà idonei a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione; la condotta insistente dell'intervistatore rientra in tale categoria.
art. 51 cod. pen.
La scriminante del diritto di cronaca non è applicabile automaticamente ai reati commessi al fine di procacciarsi la notizia; secondo la giurisprudenza di legittimità, essa rileva in via primaria rispetto ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non per atti illeciti che comprimono la libertà personale di potenziali fonti.
art. 131‑bis cod. pen.
La valutazione della tenuità del fatto richiede un esame complessivo delle modalità della condotta e del danno; comportamenti reiterati e invasivi escludono l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità.
art. 62 cod. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione delle circostanze e della personale responsabilità, la Corte ha comunque confermato la valutazione negativa circa le attenuanti in rapporto alla gravità e alle modalità della condotta.
art. 445 c.p.p.
Anche quando un precedente è estinto per estinzione del reato a seguito di patteggiamento, la sentenza di applicazione della pena è valutabile dal giudice di merito ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale applicata per condannare al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento ai limiti del ricorso per cassazione (censure ammesse entro i limiti di legge), utile a ricordare la necessità di formulare motivi pertinenti e non meramente reiterativi.
Massime di principio
- La violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p. comprende anche forme 'improprie' realizzate mediante pressioni reiterate, domande insistenti e posture fisiche che comprimono la libertà di autodeterminazione della vittima, anche in assenza di violenza fisica evidente.
- Il diritto di cronaca (art. 51 c.p.) non giustifica atti illeciti posti in essere per procacciarsi notizie, specialmente se tali atti comprimono la libertà personale di terzi; la scriminante è applicabile prioritariamente ai fatti connessi alla pubblicazione della notizia, non ai reati preparatori o coercitivi.
- La tenuità del fatto (art. 131‑bis) va valutata nel complesso delle modalità di condotta e dell'entità del danno: condotte invasive, reiterate e oppressive escludono la tenuità anche se l'oggetto dell'inchiesta può essere di interesse pubblico.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche può tenere conto anche di precedenti per i quali sia intervenuta estinzione procedurale (art. 445 c.p.p.); la valutazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
- In cassazione i motivi che si limitano a ripetere le stesse censure già respinte in grado d'appello, senza un confronto critico con la motivazione impugnata, sono inammissibili; il ricorrente deve affrontare puntualmente gli argomenti del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36261/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36263/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36264/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2023 del 31/08/2023
- Sentenza penale · 31 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36266/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →