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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino n. prot. -OMISSIS-/D Area I/ter emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 27/05/2024), avente ad oggetto il divieto in capo al ricorrente di detenere armi o munizioni.

Giustizia amministrativa202400942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi o munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato sulla base di certificati medico-legali che lo avevano ritenuto non idoneo al porto d'armi e alla detenzione di armi con munizionamento, pur consentendogli la detenzione delle armi prive di munizioni. Ha dedotto: violazione delle regole sul procedimento amministrativo ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che il provvedimento avesse erroneamente qualificato come monocratico un giudizio sanitario collegiale, non avesse considerato le sue osservazioni e non avesse valorizzato ulteriori valutazioni sanitarie favorevoli, tra cui l'idoneità alla guida; violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., per l'assenza di precedenti condotte indicative di abuso o gestione imprudente delle armi; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e difetto o contraddittorietà della motivazione, ritenuta insufficiente rispetto alle risultanze istruttorie e alle osservazioni del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'erroneo riferimento al carattere monocratico del giudizio medico-legale costituisse un mero errore materiale, inidoneo a incidere sul contenuto della valutazione, pacificamente espressa da un Collegio. Ha escluso che l'amministrazione fosse tenuta a confutare singolarmente tutte le osservazioni del privato, purché rendesse comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Nel merito, ha valorizzato l'ampia discrezionalità e la particolare prudenza che caratterizzano la materia delle armi, osservando che il ricorrente, quasi novantenne, era stato sottoposto a due valutazioni sanitarie negative, fondate sul complessivo quadro di età, patologie e terapia, non sull'unico dato relativo all'assunzione di uno specifico farmaco. L'idoneità alla guida non è stata ritenuta incompatibile con il divieto di detenzione di armi, poiché i due procedimenti perseguono finalità e bilanciamenti diversi: l'uso dell'arma per finalità ludiche o hobbystiche può essere negato anche in presenza di rischi minimi, mentre la guida può essere valutata diversamente in rapporto alle esigenze della vita quotidiana. Il secondo motivo è stato ritenuto inconferente, poiché il divieto non si fondava su un abuso concreto delle armi, ma esclusivamente sulle condizioni di salute. La censura sulla motivazione è stata respinta perché il provvedimento risultava espresso, intellegibile e valutabile alla luce del procedimento partecipato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    La censura fondata sull'assenza di indici di abuso delle armi è stata ritenuta inconferente, poiché il divieto era fondato sulle condizioni sanitarie del destinatario e non su precedenti condotte di abuso o imprudenza.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando rende chiaramente intellegibile il percorso logico-giuridico dell'amministrazione; non è necessario confutare singolarmente ogni osservazione del privato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina in materia di protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • In materia di porto e detenzione di armi, l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità orientata alla massima prudenza preventiva; il divieto può essere legittimamente fondato su valutazioni sanitarie complessive relative a età, patologie e condizioni personali, anche in assenza di precedenti episodi di abuso o gestione imprudente delle armi.
  • L'erronea qualificazione come monocratico di un giudizio medico-legale in realtà collegiale costituisce un mero errore materiale non invalidante quando il provvedimento ne rappresenti correttamente il contenuto e tale errore non incida sulla sostanza della valutazione.
  • Nel contraddittorio procedimentale, l'amministrazione che non accolga le osservazioni del privato non è tenuta a confutarle singolarmente, purché esponga in modo comprensibile il percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
  • L'idoneità alla guida non impone di per sé il riconoscimento dell'idoneità al porto o alla detenzione di armi, poiché i relativi procedimenti possono perseguire finalità diverse e applicare differenti livelli di prudenza nel bilanciamento tra interessi individuali e sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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