Ordinanza n. 230/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Prefettura UTG di Livorno – Sportello Unico per l’Immigrazione di Livorno cod. pratica: P-LI/L/Q/2024/101999 del 03.03.2026, con cui rigettava la domanda presentata in data 27.05.2024 da KHALALABDELGHANI nato in Marocco il 06.11.1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, relativa alla regolare permanenza e al rapporto di lavoro con un'impresa di pulizia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Livorno - Sportello Unico per l'Immigrazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le censure riguardano, secondo quanto rilevato dal TAR, la sussistenza di apprezzabili indici dimostrativi dell'effettiva capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, ricostruita mediante conteggi parametrati alla quantità e alla tipologia della manodopera impiegata al momento della domanda. Il giudice ha ritenuto che tali profili richiedano approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria della fase cautelare e da svolgere nel pieno contraddittorio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso, ai fini indicati in motivazione, gli effetti del provvedimento impugnato. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha definito la fondatezza delle censure, limitandosi a rilevare che esse presentano profili apprezzabili ma necessitano di approfondimenti propri del giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un pregiudizio grave, attuale e difficilmente reversibile, poiché il diniego incide direttamente sulla posizione personale e lavorativa del ricorrente, compromettendo l'attività lavorativa in corso e ponendo a rischio la continuità della regolare permanenza in Italia. Nella comparazione degli interessi, l'interesse privato alla conservazione dello status quo, collegato alla tutela del lavoro, della dignità personale e della stabilità del soggiorno, è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse pubblico all'immediata esecuzione dell'atto, anche perché l'Amministrazione può riesaminare la posizione all'esito del giudizio. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare è stata concessa mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in presenza di un pregiudizio grave e difficilmente reversibile e all'esito della comparazione degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, censure relative alla capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, fondate su conteggi parametrati alla quantità e alla tipologia della manodopera impiegata al momento della domanda, possono presentare un fumus apprezzabile pur richiedendo un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e da svolgere nel giudizio di merito.
- Il rischio di interruzione dell'attività lavorativa e di compromissione della regolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale integra un pregiudizio grave, attuale e difficilmente reversibile ai fini della tutela cautelare.
- Nella comparazione cautelare, l'interesse alla continuità del lavoro, alla dignità personale e alla stabilità del soggiorno può prevalere sull'interesse pubblico all'immediata esecuzione del diniego quando l'Amministrazione possa riesaminare la posizione all'esito del giudizio e la sospensione non arrechi un pregiudizio pubblico apprezzabile e definitivo.
- La sospensione cautelare può essere concessa anche quando la valutazione del fumus resti impregiudicata, qualora sussistano un periculum grave e difficilmente reversibile e una comparazione degli interessi favorevole alla conservazione provvisoria dello status quo.
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