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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3952/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello per presunto mancato rispetto del termine per proporre impugnazione. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva computato erroneamente il termine di impugnazione, non tenendo conto del deposito della motivazione (depositata il 30/03/2019) che differiva l'inizio del termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.; l'appello era stato depositato il 21/05/2019, dunque entro il corretto termine che si sarebbe estinto il 23/05/2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo di violazione di legge relativo al computo del termine di impugnazione: la Corte d'appello aveva errato nel conteggio. Tuttavia, verificato che nel frattempo il reato contestato si era estinto per prescrizione (decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi), la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio (in mancanza delle condizioni per pronunciare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma sostanziale che descrive il reato per cui il Cannatà era stato condannato (incolpazione falsa). La sentenza non mette in discussione la fattispecie, ma verifica gli effetti processuali collegati all'impugnazione e alla prescrizione.

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Regola il termine di 45 giorni per proporre appello decorrente dal deposito della motivazione della sentenza nei casi previsti; la Corte ha interpretato che il termine iniziava solo dopo il deposito della motivazione (30/03/2019) e quindi l'appello del 21/05/2019 era tempestivo.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella censura; nel contesto la Corte ha valutato complessivamente la corretta applicazione delle norme sui termini di impugnazione e sui relativi adempimenti formali.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di proscioglimento del imputato nel merito in particolari ipotesi. La Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per pronunciare un proscioglimento di merito e che, pertanto, prevalesse la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con annullamento senza rinvio.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norme richiamate per giustificare la trattazione del procedimento in camera di consiglio con modalità telematiche; la Corte ha svolto l'udienza con le modalità previste da tali disposizioni e dai successivi atti di proroga.

  • richiami a d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022 conv. legge 199/2022

    Riferimenti normativi che attestano la proroga e la legittimità delle modalità di svolgimento del procedimento adottate in udienza camera di consiglio; non rilevanti ai fini del merito dell'impugnazione ma posti a base della regolarità procedurale.

Massime di principio

  • Il termine per proporre appello, quando la sentenza contiene il richiamo al termine per il deposito della motivazione, va computato a decorrere dal deposito effettivo della motivazione (art. 585 c.p.p.); errori nel computo possono rendere ammissibile un appello dichiarato inammissibile dal giudice d'appello.
  • Se, nel tempo intercorrente tra la sentenza impugnata e la decisione della Corte di legittimità, il reato si estingue per prescrizione, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annulare la sentenza impugnata senza rinvio quando non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p. e giurisprudenza costante).
  • Prima di disporre un nuovo giudizio in sede di annullamento per vizio processuale, è necessario verificare lo stato della prescrizione: la prescrizione sopravvenuta può rendere inutile il rinvio e comportare l'annullamento con declaratoria dell'estinzione.
  • Nel calcolo dei termini processuali è fondamentale considerare le date effettive di deposito della motivazione e le modalità di decorrenza previste dalla legge; il mancato o errato computo da parte del giudice d'appello è sindacabile in Cassazione per violazione di legge.
  • Le disposizioni emergenziali che disciplinano le modalità di svolgimento delle udienze (es. trattazione in camera di consiglio con modalità telematiche) devono essere richiamate per attestare la regolarità formale del procedimento, ma non incidono sul corretto computo dei termini sostanziali di impugnazione.

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