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Sentenza

Sentenza n. 684/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5331/2022.

Giustizia amministrativa202302198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 5331/2022, di rigetto del ricorso contro l’ordinanza di demolizione di opere abusive e la successiva ordinanza di accertamento dell’inottemperanza con irrogazione della sanzione pecuniaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo tre motivi. Il primo riguardava l’asserita erroneità della decisione sui vizi di difetto di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza di demolizione, nonché l’inesistenza o l’erronea applicazione del giudicato formatosi sulle precedenti pronunce relative al diniego parziale di sanatoria. Il secondo denunciava la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, sostenendo che l’ordinanza avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, così da consentire alla destinataria di ottemperare all’ordine di demolizione. Il terzo deduceva l’illegittimità derivata dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza e di irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, quale conseguenza dell’eventuale annullamento dell’ordinanza demolitoria. La vicenda riguardava opere realizzate senza titolo edilizio e paesaggistico: una domanda di sanatoria era stata accolta soltanto per l’edificio principale e respinta per il corpo di fabbrica aggiunto al prospetto e per il manufatto destinato a deposito-garage. Il diniego parziale era stato già giudicato legittimo con sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’ingiunzione di demolizione è un atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato quando individua le opere abusive e le ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Nel caso concreto, l’ordinanza descriveva le opere da demolire e si collegava agli atti della procedura di sanatoria e alle precedenti pronunce giudiziali, sicché non vi era confusione quanto all’oggetto dell’ordine, riferito non all’intero edificio ma al corpo di fabbrica destinato a garage non assentito dalla Soprintendenza. Il decorso del tempo non aveva inoltre generato un affidamento tutelabile, poiché l’affidamento legittimo presuppone provvedimenti amministrativi idonei a creare aspettative stabilizzate, non opere prive dei titoli prescritti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento di un abuso edilizio, essendo un provvedimento sanzionatorio vincolato e rigidamente tipizzato dalla legge, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il terzo motivo è stato respinto in ragione dell’infondatezza delle censure contro l’ordine demolitorio e, comunque, perché la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 consegue vincolativamente all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto provvedimento sanzionatorio vincolato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione è una misura vincolata conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio; nel caso concreto è stata ritenuta applicabile perché le opere costituivano porzioni non sanabili di un edificio abusivo.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria consegue all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio ed è essa stessa un atto vincolato.

  • art. 32 l. 47/1985

    La domanda di autorizzazione in sanatoria era stata accolta solo per l’edificio principale e respinta per il corpo aggiunto e per il manufatto garage; il diniego parziale era stato definitivamente confermato in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • L’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento dovuto e vincolato, sufficientemente motivato mediante l’individuazione delle opere e l’indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
  • Il decorso del tempo non determina, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile in favore del proprietario di opere prive dei titoli edilizi o paesaggistici prescritti, perché l’affidamento presuppone un provvedimento amministrativo idoneo a creare un’aspettativa stabilizzata.
  • L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento di un abuso edilizio non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria vincolata e rigidamente tipizzata dalla legge.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è un atto vincolato che consegue all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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