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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14005/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per tentata rapina pluriaggravata, percosse, porto ingiustificato di arma ed evasione. Il difensore deduceva vizi di motivazione e errata valutazione degli indizi: contraddittorietà nelle descrizioni fornite dalla persona offesa e dai testimoni (altezza e corporatura non corrispondenti all'indagato), riconoscimento fotografico di altro soggetto, qualità non decisiva delle immagini di videosorveglianza, compatibilità del profilo genotipico con il campione biologico ma assenza di impronte papillari riconducibili all'indagato sul casco rinvenuto, e presenza di numerose impronte di terzi; inoltre si eccepiva l'irrilevanza di precedenti remoti e la circostanza che l'indagato era tuttora sottoposto a misura di sicurezza detentiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse carente e illogica rispetto alla valutazione della riconducibilità dell'indagato ai fatti: dalle dichiarazioni emergeva coerenza solo sulla calvizie dell'aggressore, mentre le discrepanti indicazioni su altezza e corporatura (e il riconoscimento fotografico in favore di altro soggetto) non erano state adeguatamente valutate. Anche gli altri elementi (immagini di videosorveglianza, compatibilità genetica con il campione biologico accompagnata da impronte papillari attribuite a terzi, presenza dell'indagato in strada alcune ore dopo i fatti) non erano sufficientemente collegati in modo unitario per formare gravi indizi. La valutazione degli elementi è apparsa frazionata e non conforme al necessario esame complessivo; pertanto la misura cautelare è stata annullata e disposta la restituzione per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamata in relazione alla requisitoria del Procuratore Generale, non incide sul merito della valutazione degli indizi ma sul procedimento davanti alla Corte.

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2

    Il Tribunale del riesame deve motivare l'ordinanza secondo i parametri formali richiesti dall'art. 292; la Corte ha ritenuto che tale motivazione fosse carente e illogica in ordine all'identificazione e alla gravità degli indizi.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Definisce i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha controllato se il giudice di merito abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza di tali indizi e ha ritenuto che non fosse avvenuto in modo convincente.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Regola le esigenze cautelari; la Corte ha valutato che, senza grave e coerente quadro indiziario, non potevano sussistere i presupposti per la custodia cautelare in carcere.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato come modello strutturale per la motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte sottolinea che la decisione del riesame deve conformarsi a un modello motivazionale analogo a quello dell'art. 546, adattato al contenuto indiziario.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma sulla competenza per il rinvio: la Cassazione ha rinviato il procedimento al Tribunale di Cagliari ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari personali è necessaria una motivazione chiara, logica e complessiva sul quadro dei gravi indizi; una motivazione frammentaria o contraddittoria può determinare l'annullamento in cassazione.
  • Contraddizioni significative nelle descrizioni testimoniali diminuiscono il valore identificativo delle testimonianze; la prevalenza di una dichiarazione su altre deve essere espressamente e logicamente giustificata.
  • La compatibilità di un profilo biologico con l'indagato è elemento rilevante ma non decisivo se contrastato da altri rilievi forensi (es. impronte papillari di terzi) o da elementi che ne limitano l'univocità; occorre un apprezzamento unitario di tutti i riscontri tecnici.
  • Immagini di videosorveglianza di bassa qualità o elementi temporali non strettamente coincidenti con il fatto riducono il peso probatorio delle riprese e devono essere valutate nel complesso delle risultanze.
  • Il giudice deve evitare una valutazione 'atomistica' degli indizi; è necessario esaminare la congruenza complessiva degli elementi e spiegare perché ciascun elemento contribuisce alla formazione di una elevata probabilità di responsabilità.

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