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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26099 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate sull'avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo al 1999, per Euro 29.329,00. Con il primo motivo ha contestato la motivazione per relationem dell'avviso, sostenendo la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché un vizio motivazionale. Con il secondo motivo ha sostenuto che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002 fosse stato perfezionato e impedisse l'accertamento, denunciando la violazione degli artt. 9 e 15 della stessa legge e un ulteriore vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, senza esaminare nel merito la correttezza dell'accertamento, della motivazione per relationem o del perfezionamento del condono. I motivi non contenevano il quesito di diritto e il quesito di fatto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, e cumulavano indistintamente censure di violazione di legge e di vizio motivazionale. La società è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    La motivazione degli accertamenti tributari per relationem ai processi verbali della Guardia di finanza è consentita purché l'atto richiamato sia noto e conoscibile dal contribuente.

    La CTR ha ritenuto legittimo il rinvio dell'avviso di accertamento al processo verbale della Guardia di finanza quando il contribuente abbia la possibilità di conoscerne il contenuto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La società ne ha invocato la violazione con riferimento all'obbligo di motivazione dell'avviso, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 9 e 15

    La società ha sostenuto il perfezionamento del condono e il conseguente effetto preclusivo dell'accertamento. La CTR aveva invece ritenuto che la sanatoria non fosse stata completata; la Cassazione non ha valutato il merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, imponeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le violazioni di legge e un quesito di fatto o momento di sintesi per i vizi motivazionali. I quesiti dovevano essere autonomi, chiari e specificamente formulati.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure per violazione o falsa applicazione di legge e quelle per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione devono essere distinguibili e formulate secondo i rispettivi requisiti processuali; il loro cumulo indistinto rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis: la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale devono essere separate, specifiche e autosufficienti; non si può demandare alla Corte il compito di ricostruire le contestazioni.
  • Quando un avviso di accertamento richiama un processo verbale o altro atto esterno, la motivazione per relationem può essere valida se l'atto richiamato è stato portato a conoscenza del contribuente o è comunque conoscibile.
  • L'adesione a una procedura di condono produce effetti preclusivi solo se la sanatoria risulta effettivamente perfezionata secondo i requisiti previsti dalla legge; la semplice adesione non è necessariamente sufficiente.
  • La parte soccombente o che rende necessario il giudizio può essere condannata al pagamento delle spese processuali, anche quando la decisione di legittimità si fonda su ragioni processuali e non sul merito.

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