Cassazione Penale, Sentenza n. 4185/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) censura per errore nella valutazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. (minorata difesa), sostenendo che la presenza dell'impianto d'allarme e l'intervento della vigilanza avrebbero neutralizzato la vulnerabilita' del soggetto passivo e che l'aggravante e' stata motivata soltanto dall'orario notturno; 2) contestazione della mancata applicazione della causa di non punibilita' dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuita' del fatto, unitamente alla richiesta di diversa qualificazione del reato (art. 624 cod. pen.) che, secondo il ricorrente, avrebbe reso possibile l'applicazione di tale causa.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 5: pur essendo scattato l'allarme, l'imputato ebbe tempo di rovistare e occultare oggetti e tentare la fuga, cosi' che la situazione di vulnerabilita' non fu neutralizzata. La richiesta di requalificazione ex art. 624 non e' stata esposta come motivo autonomo e sufficientemente argomentata e quindi e' inammissibile. Quanto all'art. 131-bis, pur essendo la nuova disciplina sostanzialmente piu favorevole e applicabile, essa e' stata esclusa in concreto per la sussistenza del presupposto ostativo del "comportamento abituale": dal casellario risultano due condanne per reati della stessa indole (rapina e furto). Conseguentemente il ricorso e' rigettato e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
L'aggravante per minorata difesa richiede che le circostanze di tempo, luogo o persona si traducano concretamente in una situazione di vulnerabilita' del soggetto passivo; non e' sufficiente la mera idoneita' astratta delle condizioni. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che l'ora notturna e l'assenza degli operai abbiano creato tale vulnerabilita', non neutralizzata dall'allarme.
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto. Nel caso il difensore aveva chiesto la qualificazione per valutare la tenuita', ma tale richiesta non e' stata trattata come motivo autonomo e sufficientemente argomentato in cassazione, rendendola inammissibile.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilita' per fatti di particolare tenuita' se rientranti nei limiti di pena stabiliti. La disposizione, piu' favorevole, ha carattere sostanziale ed e' applicabile ai reati commessi anteriormente, ma resta preclusa quando ricorra l'ostativo del comportamento abituale (almeno due reati della stessa indole), accertabile anche incidentalmente dal giudice procedente.
art. 2 cod. pen.
Principio di retroattivita' della norma penale piu' favorevole, che consente l'applicazione dell'art. 131-bis ai reati commessi anteriormente se la nuova disciplina e' piu' favorevole all'imputato.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94
Norma transitoria citata in relazione alla disciplina procedurale delle impugnazioni (e alla possibilita' di discussione orale), con indicazioni sui termini e sulle regole applicabili alle impugnazioni entro determinate date.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che specifica la portata dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5: richiede una situazione concreta di vulnerabilita' della vittima derivante dalle circostanze di tempo, luogo o persona.
Massime di principio
- L'aggravante di minorata difesa (art. 61 n. 5) richiede una concreta situazione di vulnerabilita' della vittima: la mera indicazione di orario notturno non e' sufficiente se non si dimostra che le condizioni hanno effettivamente favorito e consentito l'azione del colpevole.
- La presenza di sistemi di difesa (allarme, vigilanza) non elimina automaticamente l'aggravante se, nonostante questi presidi, l'autore ha avuto tempo e modo di agire e appropriarsi di beni.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (non punibilita' per particolare tenuita') dipende sia dai limiti edittali previsti dalla norma sia dall'assenza di cause ostative: il 'comportamento abituale' (almeno due reati della stessa indole) costituisce un ostacolo applicativo anche se le condanne sono successive al fatto principale, purché risultino dal casellario e siano accertabili.
- In Cassazione le questioni di diritto o di fatto devono essere sollevate come motivi autonomi e argomentati con specificita': rilievi generici o non sviluppati vengono dichiarati inammissibili.
- Nel bilanciamento di aggravanti e attenuanti i giudici di merito devono motivare la valutazione concreta; la Corte di Cassazione verifica la logicita' e la congruita' di tale motivazione, non sostituendosi ai giudici di merito salvo vizi manifesti.
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