Ordinanza n. 16705/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità, per mancanza del requisito della residenza, dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 15 maggio 2025; notificato il 29 luglio 2026
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Genova che ha dichiarato inammissibile per difetto del requisito della residenza la domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione proposta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La difesa erariale ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, indicando come competente il TAR Liguria, in ragione della sede dell’autorità che ha adottato l’atto.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Liguria, sede di Genova, presso il quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 13/2021 e la successiva giurisprudenza conforme, il Collegio ha affermato che, per stabilire la competenza territoriale, il criterio della sede dell’autorità è sostituito da quello dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell’atto si producono esclusivamente nel territorio di un solo TAR. La dichiarazione prefettizia di inammissibilità della domanda di naturalizzazione riguarda però soltanto la regolarità procedimentale della domanda, non decide la spettanza della cittadinanza né incide sullo status con efficacia erga omnes o ultraregionale; si applica quindi il criterio principale della sede dell’autorità emanante, che conduce al TAR Liguria. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale;
Il criterio ordinario è quello della sede dell’autorità che ha emanato l’atto; il criterio dell’efficacia spaziale lo sostituisce quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nel territorio di un solo Tribunale amministrativo.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) dichiara la propria incompetenza, indicando quale Giudice competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sede di Genova, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto, secondo le prescrizioni di cui all’art. 15, comma 4, codice del processo amministrativo.
Dichiarata l’incompetenza territoriale, il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente secondo le prescrizioni del comma 4.
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Genova, con il quale è stata dichiarata inammissibile, per mancanza del requisito della residenza, l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992;
La disposizione identifica la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza per naturalizzazione oggetto del procedimento; l’ordinanza non decide nel merito i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.
Massime di principio
- Nelle controversie contro atti prefettizi relativi a domande di cittadinanza per naturalizzazione, la competenza territoriale si determina in via ordinaria in base alla sede dell’autorità emanante. Il criterio dell’efficacia spaziale prevale soltanto quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nel territorio di un singolo TAR.
- La dichiarazione prefettizia di inammissibilità di una domanda di cittadinanza che si limiti a valutare la regolarità procedimentale, senza decidere la spettanza dello status, non ha efficacia erga omnes o ultraregionale; ai fini della competenza territoriale resta quindi applicabile il criterio della sede dell’autorità che ha adottato l’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2030/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2031/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4734/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4749/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 424/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 425/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →