Cassazione Civile, Ordinanza n. 09149/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce dalla caduta di tegole da un immobile in località Acquasanta Terme, evento che avrebbe danneggiato sia un edificio confinante sia una vettura parcheggiata sotto il fabbricato. I danneggiati agirono separatamente contro i proprietari/usufruttuari dell’immobile; i giudizi furono riuniti. Il giudice di pace rigettò le domande per difetto di prova, ma il tribunale, in appello proposto solo dal proprietario dell’auto, accolse la domanda e liquidò il danno in euro 1.427,00. L’erede della parte originariamente convenuta ricorse per cassazione con otto motivi: 1) nullità/violazione del giudicato e delle norme sulla successione e sulla legittimazione passiva, sostenendo che la contumacia o la morte della usufruttuaria prima della citazione avrebbero imposto la chiamata in giudizio dei soli eredi e che la condanna era stata pronunciata impropriamente; 2) violazione dell’art. 332 c.p.c., assumendo che l’appello avrebbe dovuto essere notificato anche all’altro danneggiato, poiché le cause riunite sarebbero divenute inscindibili; 3) violazione degli artt. 164 e 165 c.p.c., deducendo che l’appello era stato depositato in copia incompleta e quindi inammissibile; 4) violazione dell’art. 301 c.p.c., perché il difensore dell’appellante aveva chiesto la sospensione dall’albo e il processo avrebbe dovuto interrompersi; 5) violazione dell’art. 2051 c.c., contestando l’affermazione di responsabilità del proprietario del bene pur in assenza di custodia e con possibile applicazione, secondo la ricorrente, dell’art. 2053 c.c.; 6) violazione dell’art. 116 c.p.c., per asserita errata valutazione delle prove testimoniali e applicazione del criterio del "più probabile che non"; 7) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla titolarità dell’auto, al preventivo di danno non saldato e alla sua formazione a distanza di tempo; 8) violazione degli artt. 111 e 112 c.p.c., sostenendo che la vendita di una quota dell’immobile avrebbe imposto l’estromissione degli eredi e l’individuazione del nuovo acquirente quale soggetto passivamente legittimato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che richiedevano nuovi accertamenti di fatto o che difettavano di specificità e di autosufficienza, in particolare per mancata trascrizione e localizzazione degli atti processuali rilevanti e per mancata dimostrazione della deduzione delle questioni nei gradi di merito. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla notificazione dell’appello ex art. 332 c.p.c. e sulla pretesa necessità di interrompere il processo per la sospensione dall’albo del difensore della controparte, evidenziando inoltre che l’azione di merito era stata proposta ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2051 c.c. Infine ha escluso che la vendita del bene da cui era derivato il danno potesse trasferire la responsabilità risarcitoria all’acquirente, poiché la controversia riguardava un credito da fatto illecito e non un diritto reale sul bene. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato nel motivo sul giudicato, ma la Corte non accoglie la censura perché comportava un diverso accertamento di fatto e difettava di specificità.
art. 752 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di successione ereditaria; la Corte rileva che la censura presupponeva un accertamento di fatto non consentito in cassazione.
art. 979 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della posizione della usufruttuaria deceduta; non viene ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 332 c.p.c.
La mancata notificazione dell'impugnazione agli ulteriori soggetti impugnabili non produce effetto se, al momento della decisione di cassazione, siano ormai decorsi i termini per l'appello.
art. 164 c.p.c.
Il vizio dell'atto introduttivo o dell'impugnazione non è accolto perché non è stato dimostrato un concreto pregiudizio difensivo e l'atto notificato risultava completo.
art. 165 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 164 c.p.c. per dedurre l'inammissibilità della costituzione; la Corte esige specificità e prova del pregiudizio.
art. 301 c.p.c.
L'interruzione automatica per sospensione del difensore riguarda la parte assistita da quel difensore e tutela solo essa; la ricorrente non aveva interesse a dolersi dell'evento relativo al difensore della controparte.
art. 2051 c.c.
La censura è inammissibile anche perché la decisione di merito non si fondava sulla responsabilità da cose in custodia, ma sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
art. 2043 c.c.
È la norma effettivamente posta a fondamento della domanda accolta in appello; la responsabilità è trattata come responsabilità da fatto illecito.
art. 2053 c.c.
Richiamato solo per ipotesi dalla ricorrente, ma la Corte osserva che tale qualificazione non emergeva dalla motivazione di merito.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia violato una specifica regola legale di valutazione; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non consente di censurare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, che attiene alla valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ristretto ai rigorosi limiti residui dopo la riforma; non può trasformarsi in una nuova valutazione di fatto.
art. 111 c.p.c.
Richiamato nel motivo finale, ma la Corte esclude che vi sia violazione, perché la controversia era su un credito risarcitorio e non sulla proprietà del bene.
art. 112 c.p.c.
La Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione di pronuncia, poiché la responsabilità resta in capo all'autore del fatto illecito anche se il bene viene alienato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato in dispositivo per il contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- In cassazione non sono consentite censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, richiedano un nuovo accertamento dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e localizzarli nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
- La violazione dell'art. 332 c.p.c. sulla mancata notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti o agli altri soggetti ancora impugnabili non produce effetti utili se, al momento della decisione di legittimità, i termini per impugnare siano ormai decorsi.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega la violazione di una regola legale di valutazione della prova; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia male apprezzato le risultanze istruttorie.
- L'interruzione automatica del processo per eventi che colpiscono il difensore tutela esclusivamente la parte assistita da quel difensore e non può essere invocata da soggetti terzi o avversari processuali.
- Quando la domanda di merito è fondata sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la successiva alienazione del bene da cui il danno è derivato non trasferisce la qualità di debitore risarcitorio all'acquirente, perché la controversia riguarda un credito da fatto illecito e non la titolarità del bene.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al merito nella scelta tra diverse ricostruzioni del fatto storico, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale ancora sindacabile.
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