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Sentenza

Sentenza n. 4741/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 233/2025 emessa dal Tribunale di Monza - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 233/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere € 1.500,00 per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero, che aveva riconosciuto il diritto alla somma complessiva di € 1.500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione. Deduceva il mancato pagamento e chiedeva l'ordine di esecuzione, gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa.

La decisione

Il ricorso è accolto nei limiti del titolo esecutivo: il TAR dichiara l'inottemperanza e ordina al Ministero di pagare € 1.500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Esclude gli interessi legali richiesti, perché non erano stati domandati nel giudizio davanti al Tribunale di Monza e non erano stati riconosciuti dalla sentenza da eseguire. Precisa che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito e che la quantificazione proposta dalla ricorrente non vincola in via definitiva l'Amministrazione: capitale residuo e interessi eventualmente dovuti devono essere verificati in base al titolo, alla legge e agli eventuali pagamenti parziali; gli interessi sono soggetti agli artt. 1283 e seguenti c.c. Rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni. Per l'eventuale inutile decorso del termine di adempimento nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza dei sessanta giorni e tenuto a provvedere nei successivi 120 giorni; non è dovuto compenso. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce una pretesa pecuniaria, quando l'amministrazione debitrice non vi abbia adempiuto.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    La determinazione del capitale residuo e degli eventuali interessi va effettuata secondo il titolo e la legge, verificandone misura e decorrenza; il calcolo del creditore non è di per sé definitivo e vincolante per l'amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l'azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.

    In caso di persistente inottemperanza, il commissario nominato può intervenire, su istanza del creditore e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di Euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.

    La norma individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente quale modalità di soddisfacimento della somma riconosciuta dal titolo giudiziale.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    L'inadempimento dell'amministrazione al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese del giudizio, liquidate tenendo conto anche della serialità del contenzioso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice assicura il soddisfacimento del diritto riconosciuto dal titolo, senza costituirlo nuovamente: l'esecuzione resta circoscritta a quanto effettivamente disposto dal giudicato e non può estendersi a somme o accessori non riconosciuti nel giudizio definito dal titolo.
  • La quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione in sede di ottemperanza: capitale residuo e interessi devono essere verificati alla luce del titolo, della legge e degli eventuali pagamenti parziali, con riguardo anche a misura e decorrenza.
  • Quando l'amministrazione non ha adempiuto a un titolo giudiziale pecuniario e il termine dilatorio previsto per il pagamento è decorso, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'ottemperanza può essere attivato dal creditore soltanto dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; può quindi determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione del mandato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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