Cassazione Penale, Ordinanza n. 39495/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato presupposto, già pronunciata in appello, resta ferma. Non emergono dalla decisione ulteriori statuizioni sul merito oltre alla conferma dell'esito sfavorevole per l'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e adeguatamente valutate dai giudici di merito; dall'altro, perché formulato in modo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità, ma prende atto della condanna già pronunciata.
art. 606 c.p.p.
La Corte valorizza il difetto di specificità del motivo di ricorso, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, profilo tipico di inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, viene disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena deve essere specifica e argomentata: una critica generica alla dosimetria sanzionatoria non consente il controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove dovuta.
- In sede di legittimità non è sufficiente una mera reiterazione di richieste già vagliate nei gradi di merito: è necessario indicare uno specifico vizio della motivazione o di legge.
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