Cassazione Penale, Sentenza n. 39382/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a undici condanne emesse in diverse date dal Tribunale di Napoli e dalla Sezione distaccata di Ischia. Il difensore aveva dedotto la sussistenza di indici tipici della continuazione (contiguità temporale, omogeneità delle fattispecie, ristretta area geografica di commissione, finalità di far ritorno a Ischia in violazione di un precedente ordine di allontanamento). Il Tribunale dell'esecuzione respinse la richiesta motivando in termini generici con riferimento allo "stile di vita" del condannato improntato all'abitualità nel delinquere, senza indicare gli elementi specifici a supporto della decisione. La Corte di Cassazione ha censurato la motivazione come carente perché priva di una congrua disamina degli indici sintomatici previsti dalla giurisprudenza per accertare l'esistenza di un programma unitario di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio. Ha precisato che in sede di rinvio il giudice dell'esecuzione potrà liberamente riconoscere o negare la continuazione, ma dovrà formulare motivazione adeguata, illustrando l'esame degli indici (omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, singole cause, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita). Ha inoltre disposto l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p., come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013, impedendo la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia già pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiama che il giudice deve valutare uno spettro di indici per accertare l'esistenza di un programma unitario di reati e motivare esplicitamente la valutazione
art. 34 c.p.p.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Va applicato nella versione risultante dall'intervento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 183/2013): il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata non può partecipare al giudizio di rinvio
art. 623 c.p.p.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La Corte costituzionale (n. 183/2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che non prevedeva il divieto di partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio; la Cassazione richiama l'applicazione del principio risultante da tale declaratoria
Giurisprudenza di riferimento
Sez. U., n. 28659/2017 (Gargiulo); Sez.1, n. 15955/2016 (Eloumari); Sez.1, n. 11564/2012 (Daniele)
La Corte richiama i principi consolidati secondo cui, per accertare la continuazione, il giudice deve esaminare indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, e motivare puntualmente il proprio giudizio
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede che il giudice compia un esame dettagliato degli indici sintomatici (omogeneità delle fattispecie, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, sistematicità, finalità e abitudini di vita) e descriva chiaramente quali elementi giustificano il riconoscimento o il diniego.
- Una motivazione generica (es. richiamo allo "stile di vita" del condannato) è insufficiente: la mancanza di una disamina puntuale espone l'ordinanza al rischio di annullamento per vizio di motivazione in Cassazione.
- La presenza di due indici soltanto (per esempio contiguità temporale e omogeneità delle fattispecie) può risultare significativa ma deve essere valutata nel contesto complessivo e adeguatamente argomentata dal giudice.
- Fatti quali la commissione dei reati in una ristretta area geografica e la finalità di ritornare in un luogo specifico (es. Ischia) possono essere elementi utili a dimostrare un programma unitario di reato se collegati ad altri indici e adeguatamente documentati.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale il giudice di rinvio è libero di confermare o negare la continuazione, ma non può essere lo stesso giudice che ha deciso precedentemente (applicazione dell'art. 34 c.p.p. come interpretato con la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013).
- Per i difensori: quando si prospetta la continuazione conviene documentare e dettagliare gli indici (tempi, luoghi, modalità, finalità, ripetitività, collegamento tra le condotte) per costringere il giudice a un esame motivato e ridurre il rischio di una decisione sommaria.
- Per il giudice dell'esecuzione: è necessario esplicitare il percorso argomentativo e indicare chiaramente quali elementi sono ritenuti decisivi per la decisione, non limitandosi a valutazioni descrittive o valutazioni di carattere generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39169/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39172/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →