Sentenza n. 973/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione n° 9981/2020 R.G.E. del Tribunale di Roma, del 29 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione n. 9981/2020 R.G.E. del Tribunale di Roma, relativa al pagamento di somme dovute per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione in medicina
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione n. 9981/2020 R.G.E. del Tribunale di Roma, emessa il 29 maggio 2023 e corretta con decreto dell’8 gennaio 2025, adottata in esecuzione della sentenza n. 44 dell’8 gennaio 2019 della Corte d’Appello di Roma, passata in giudicato a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24434 del 10 agosto 2023. L’ordinanza aveva assegnato a ciascun ricorrente somme comprensive di sorte, interessi e spese di esecuzione, pari a euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituitasi in giudizio. Il provvedimento giudiziale era stato notificato l’8 giugno 2023; tra tale notifica e la notifica del ricorso in ottemperanza, avvenuta il 30 ottobre 2025, erano trascorsi più di 120 giorni. Nel ricorso era inoltre presente un prospetto di liquidazione delle somme richieste, privo di formale riscontro da parte dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. L’ordinanza di assegnazione era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso. L’assenza di formale riscontro dell’Amministrazione al prospetto di liquidazione confermava la mancata esecuzione. Il Collegio ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare piena e integrale esecuzione all’ordinanza, corrispondendo ai ricorrenti gli importi dovuti, detratto quanto eventualmente già ricevuto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una successiva istanza di parte in caso di persistente inadempimento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, quando l’amministrazione non vi abbia dato piena esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un’ordinanza giudiziale di assegnazione di somme legittima il giudice amministrativo dell’ottemperanza a ordinare all’amministrazione debitrice il pagamento integrale degli importi dovuti, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
- In presenza di persistente inadempimento dell’amministrazione successivo all’ordine giudiziale di esecuzione, la nomina del commissario ad acta può essere disposta su successiva istanza di parte.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell’amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese processuali.
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