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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47417/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina (26/04/2023) che aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso da Hafsa Ayoub contro la sentenza del Tribunale di Messina (15/02/2023) che l'aveva ritenuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 110, 56, 624 e 625 comma 1, n. 2 e 5 c.p. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione perché, insieme alla procura speciale per impugnare, non era stata depositata la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Con il ricorso in Cassazione si denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in riferimento agli artt. 164 e 581 c.p.p. e all'art. 27 Cost., sostenendo che l'art. 581, comma 1-ter, non richiederebbe il conferimento di una nuova elezione di domicilio quando una elezione risulti già agli atti del giudizio di primo grado, ma solo la presenza di una dichiarazione/elezione al momento del deposito dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, impone a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello. La Corte ha interpretato la norma come riferita all'atto 'deposito' dell'impugnazione (un atto nuovo) e non come soddisfatta da un'elezione di domicilio eventualmente già presente negli atti del giudizio di primo grado. Ha richiamato precedenti interpretazioni (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023) e l'art. 157-ter, comma 3, c.p.p. Ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma, introdotta dal d.lgs. n.150/2022, richiede a pena di inammissibilità che con l'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione nel giudizio di appello; la Corte interpreta tale obbligo come riferito al deposito di un atto nuovo (l'impugnazione) e non come soddisfatto da una preesistente elezione di domicilio già presente nel fascicolo del primo grado.

  • art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.

    Conferma l'importanza della notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, sottolineando il collegamento funzionale tra elezione/dichiarazione di domicilio e corrette modalità di notifica dell'impugnazione.

  • art. 110, 56, 624, 625 c.p.

    Norme sostanziali relative al reato di cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo grado (con riferimento alla partecipazione/concorrente, tentativo e alle fattispecie di rapina/aggravanti indicate); citate come sfondo del procedimento penale impugnato, non oggetto di discussione interpretativa nella decisione di cassazione qui esaminata.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Fonti di modifica dell'art. 581 c.p.p.; il legislatore ha introdotto l'onere della dichiarazione/elezione di domicilio per velocizzare e rendere più efficiente la fase di appello, limitando i rinvii dovuti a difetti di notifica.

  • Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023 (massima richiamata)

    Precedente della Corte di Cassazione che chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 581, comma 1-ter, rilevando che la norma è adottata in attuazione della delega legislativa e che l'obbligo di deposito riguarda l'atto introduttivo del gravame (impugnazione) e non atti già presenti nel fascicolo di primo grado.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Norma citata nell'impugnazione quanto a formalità degli atti; nel caso la Corte non ha ritenuto che la mancata elezione potesse essere sanata con riferimento alle regole di allegazione o con altri rimedi previsti dall'art. 164.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di violazione dei diritti della difesa; la Corte non ha ravvisato nella mancata elezione una violazione costituzionale rilevante, ritenendo l'onere formale finalizzato alla regolarità del procedimento d'appello.

Massime di principio

  • Per la validità dell'impugnazione in appello è necessario depositare, con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; la mancata presentazione comporta inammissibilità dell'appello.
  • L'elezione/dichiarazione di domicilio richiesta riguarda specificamente il deposito dell'impugnazione (atto nuovo) e non si considera automaticamente soddisfatta da una elezione già presente negli atti del giudizio di primo grado.
  • Il requisito ha natura sostanziale ai fini dell'ammissibilità dell'appello ed è stato introdotto per agevolare le notificazioni e ridurre i rinvii di udienza: pertanto va rispettato con rigore.
  • Difensori e ricorrenti devono verificare sempre, al momento del deposito dell'impugnazione, che siano prodotti sia i poteri di rappresentanza (procura speciale) sia la dichiarazione/elezione di domicilio; l'omissione non è facilmente sanabile successivamente.
  • In casi simili, se si ritiene esistesse già una valida elezione di domicilio negli atti, occorre fornire prova esplicita e convincente che quella precedente corrisponde esattamente alla finalità e alle modalità richieste per l'impugnazione; l'argomento non è garantito da successo, alla luce dell'interpretazione corrente.

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