Cassazione Penale, Sentenza n. 47417/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina (26/04/2023) che aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso da Hafsa Ayoub contro la sentenza del Tribunale di Messina (15/02/2023) che l'aveva ritenuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 110, 56, 624 e 625 comma 1, n. 2 e 5 c.p. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione perché, insieme alla procura speciale per impugnare, non era stata depositata la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Con il ricorso in Cassazione si denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in riferimento agli artt. 164 e 581 c.p.p. e all'art. 27 Cost., sostenendo che l'art. 581, comma 1-ter, non richiederebbe il conferimento di una nuova elezione di domicilio quando una elezione risulti già agli atti del giudizio di primo grado, ma solo la presenza di una dichiarazione/elezione al momento del deposito dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, impone a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello. La Corte ha interpretato la norma come riferita all'atto 'deposito' dell'impugnazione (un atto nuovo) e non come soddisfatta da un'elezione di domicilio eventualmente già presente negli atti del giudizio di primo grado. Ha richiamato precedenti interpretazioni (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023) e l'art. 157-ter, comma 3, c.p.p. Ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma, introdotta dal d.lgs. n.150/2022, richiede a pena di inammissibilità che con l'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione nel giudizio di appello; la Corte interpreta tale obbligo come riferito al deposito di un atto nuovo (l'impugnazione) e non come soddisfatto da una preesistente elezione di domicilio già presente nel fascicolo del primo grado.
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
Conferma l'importanza della notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, sottolineando il collegamento funzionale tra elezione/dichiarazione di domicilio e corrette modalità di notifica dell'impugnazione.
art. 110, 56, 624, 625 c.p.
Norme sostanziali relative al reato di cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo grado (con riferimento alla partecipazione/concorrente, tentativo e alle fattispecie di rapina/aggravanti indicate); citate come sfondo del procedimento penale impugnato, non oggetto di discussione interpretativa nella decisione di cassazione qui esaminata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Fonti di modifica dell'art. 581 c.p.p.; il legislatore ha introdotto l'onere della dichiarazione/elezione di domicilio per velocizzare e rendere più efficiente la fase di appello, limitando i rinvii dovuti a difetti di notifica.
Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023 (massima richiamata)
Precedente della Corte di Cassazione che chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 581, comma 1-ter, rilevando che la norma è adottata in attuazione della delega legislativa e che l'obbligo di deposito riguarda l'atto introduttivo del gravame (impugnazione) e non atti già presenti nel fascicolo di primo grado.
art. 164 cod. proc. pen.
Norma citata nell'impugnazione quanto a formalità degli atti; nel caso la Corte non ha ritenuto che la mancata elezione potesse essere sanata con riferimento alle regole di allegazione o con altri rimedi previsti dall'art. 164.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di violazione dei diritti della difesa; la Corte non ha ravvisato nella mancata elezione una violazione costituzionale rilevante, ritenendo l'onere formale finalizzato alla regolarità del procedimento d'appello.
Massime di principio
- Per la validità dell'impugnazione in appello è necessario depositare, con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; la mancata presentazione comporta inammissibilità dell'appello.
- L'elezione/dichiarazione di domicilio richiesta riguarda specificamente il deposito dell'impugnazione (atto nuovo) e non si considera automaticamente soddisfatta da una elezione già presente negli atti del giudizio di primo grado.
- Il requisito ha natura sostanziale ai fini dell'ammissibilità dell'appello ed è stato introdotto per agevolare le notificazioni e ridurre i rinvii di udienza: pertanto va rispettato con rigore.
- Difensori e ricorrenti devono verificare sempre, al momento del deposito dell'impugnazione, che siano prodotti sia i poteri di rappresentanza (procura speciale) sia la dichiarazione/elezione di domicilio; l'omissione non è facilmente sanabile successivamente.
- In casi simili, se si ritiene esistesse già una valida elezione di domicilio negli atti, occorre fornire prova esplicita e convincente che quella precedente corrisponde esattamente alla finalità e alle modalità richieste per l'impugnazione; l'argomento non è garantito da successo, alla luce dell'interpretazione corrente.
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