Sentenza n. 3883/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della comunicazione degli esiti dell’esame preliminare ai fini dell’ammissione all’Esame di Maturità 2026 conclusivo del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2025/2026 -, resa in data 26 maggio 2026 da I.I.S. “G. Cardano”, con sede in Milano Via Natta 11 e notificata all’attuale ricorrente in data 26 maggio 2026, con la quale è stata comunicata “la non ammissione di Grillo Carlo all’Esame di Maturità 2026 e la non idoneità di Grillo Carlo alla classe V e IV (all.1), del verbale n. 9 del 22 maggio 2026 con cui la Commissione dell’Istituto I.I.S. “G. Cardano” ha deliberato “la non idoneità di Grillo Carlo alla classe IV (all.2), nonché di ogni altro atto connesso, precedente, presupposto, conseguente, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi di non idoneità alle classi quarta e quinta e giudizio di non ammissione all’esame di maturità, comunicati all’esito dell’esame preliminare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato esterno, ha sostenuto contestualmente l’esame preliminare relativo ai programmi del quarto e del quinto anno, oltre alle prove finalizzate all’ammissione all’esame di maturità, chiedendo il passaggio dall’indirizzo di liceo scientifico-opzione scienze applicate all’indirizzo liceo scientifico sportivo. Ha impugnato i giudizi di non idoneità alle classi quarta e quinta e di non ammissione alla maturità. Con il primo motivo ha dedotto l’erroneità dell’affermazione relativa al mancato conseguimento dell’idoneità al quarto anno, sostenendo di essere già in possesso della promozione alla classe quarta, nonché il difetto di motivazione, poiché per le singole materie erano stati indicati soltanto voti numerici. Con il secondo motivo ha censurato le modalità di svolgimento della prova orale e la verbalizzazione, deducendo l’omessa indicazione degli orari di inizio e fine dell’esame, l’omessa indicazione dei commissari presenti, la mancata sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti, l’eccessiva brevità del tempo dedicato ai candidati, l’assenza di griglie di valutazione per la prova orale e l’assenza di annotazioni a sostegno dei voti attribuiti alle prove scritte. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che non fossero stati impugnati i giudizi di non idoneità alle classi quarta e quinta. Nel corso del giudizio il ricorrente è stato ammesso con riserva alla maturità, ma non ha superato l’esame e ha dichiarato acquiescenza rispetto al relativo giudizio.
La decisione
Il TAR ha escluso l’inammissibilità del ricorso, rilevando che, per i candidati esterni privi della promozione o dell’idoneità all’ultima classe, l’esame preliminare è unico e riguarda sia gli anni mancanti sia l’ultimo anno; le censure procedimentali concernenti lo svolgimento dell’unico esame erano quindi riferibili anche ai giudizi di non idoneità alle classi quarta e quinta. Ha tuttavia dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le censure relative alla non ammissione all’esame di maturità, poiché il candidato aveva sostenuto senza superarlo l’esame cui era stato ammesso con riserva e aveva dichiarato di non voler impugnare tale esito. Nel merito ha respinto le censure riguardanti l’idoneità. Non vi era errore nell’indicazione della non idoneità alla classe quarta, poiché il candidato possedeva la promozione alla quarta classe dell’indirizzo scienze applicate, ma aveva chiesto l’accesso all’indirizzo sportivo e non aveva superato le prove integrative relative alle discipline non comuni del primo triennio. Il difetto di motivazione è stato escluso perché i provvedimenti richiamavano per relationem i verbali, nei quali erano riportate le domande e le votazioni per materia, e perché i voti numerici erano stati assegnati sulla base della rubrica di valutazione contenuta nel PTOF, con indicatori e descrittori predeterminati e pubblicamente accessibili. Le censure sul tempo delle prove orali sono state respinte perché generiche, non essendo stato dedotto uno specifico pregiudizio per il ricorrente, e comunque infondate in fatto: la commissione operava tramite due sottocommissioni parallele, sicché il tempo medio era superiore a quello calcolato dal ricorrente, e il ricorrente era tra i candidati sottoposti alla verifica di due annualità. È stata respinta anche la censura relativa alle sottoscrizioni, poiché i verbali 6, 7 e 8 documentavano il medesimo momento valutativo; i verbali 6 e 7 recavano le firme di tutti i commissari e la mancanza di alcune firme sul verbale 8 costituiva una mera irregolarità formale, non idonea a dimostrare l’assenza dei commissari né a invalidare le operazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.
art. 14, comma 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno
L’esame preliminare dei candidati esterni è unico e comprende le materie degli anni per i quali manca la promozione o l’idoneità e quelle dell’ultimo anno.
art. 5, comma 1, ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno
Conferma la struttura unitaria dell’esame preliminare per l’ammissione dei candidati esterni alla maturità.
Massime di principio
- Per il candidato esterno privo della promozione o dell’idoneità all’ultima classe, l’esame preliminare è unitario e deve riguardare sia le discipline degli anni mancanti sia quelle dell’ultimo anno; i giudizi distinti riferiti alle singole annualità e all’ammissione alla maturità possono derivare dal medesimo procedimento valutativo.
- Il giudizio di non idoneità conseguente al passaggio tra indirizzi di studio può riguardare la classe corrispondente del nuovo indirizzo anche se il candidato possiede la promozione alla medesima classe nel diverso indirizzo di provenienza, quando non abbia superato le prove integrative sulle discipline non comuni.
- L’obbligo di motivazione dei giudizi scolastici può essere assolto mediante voti numerici quando questi siano riferiti a prove specificamente verbalizzate e siano attribuiti sulla base di criteri e descrittori predeterminati contenuti in una griglia di valutazione accessibile agli interessati.
- La mancata sottoscrizione del verbale da parte di alcuni componenti della commissione costituisce una mera irregolarità formale, non invalidante, quando altri verbali relativi al medesimo momento valutativo risultino sottoscritti da tutti i commissari e non sia dimostrata l’assenza o la mancata partecipazione dei componenti non firmatari.
- Una censura sulla durata delle prove orali è generica se non indica uno specifico pregiudizio subito dal candidato; inoltre, la valutazione della congruità dei tempi deve tener conto dell’effettiva organizzazione dei lavori della commissione, comprese eventuali sottocommissioni operanti parallelamente.
- La sopravvenuta acquiescenza al giudizio di non superamento dell’esame di maturità e la mancata proposizione di motivi aggiunti determinano la sopravvenuta carenza di interesse sulle censure relative alla non ammissione, mentre il giudizio può proseguire sulle autonome censure riguardanti i precedenti giudizi di idoneità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →