Sentenza del 28/05/2020 n. 10156 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato alcuni avvisi di accertamento e relative cartelle esattoriali per vizio di notifica: la CTR aveva ritenuto carente la documentazione di notifica (mancanza della data di notifica, della data di spedizione, delle generalità e della sottoscrizione del notificatore) ai sensi degli artt. 148 e 149 c.p.c. e della legge n. 890/1982.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errato il rilievo della CTR. Ha affermato che, quando la notificazione avviene direttamente a mezzo del servizio postale da parte dell'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le formalità previste per la notificazione dell'ufficiale giudiziario (art. 149 c.p.c.). Pertanto l'assenza della relata o di specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento non comporta nullità quando risulti l'arrivo del plico all'indirizzo e siano prodotti gli avvisi di ricevimento che documentano la data effettiva. Sul punto la Corte ha richiamato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e ha considerato superata la mancanza della data alla luce degli avvisi di ricevimento prodotti. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR di Bari, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, per ulteriore giudizio e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
La disposizione disciplina la notificazione a mezzo posta eseguita dall'Amministrazione: si applicano le regole del servizio postale ordinario quando l'atto è inviato direttamente dall'Ufficio, sicché non è richiesta la relata tipica dell'ufficiale giudiziario.
artt. 148 e 149 cod. proc. civ.
Prevedono le formalità della notificazione giudiziale (relata, annotazioni sul ricevimento, ecc.). La Corte ha distinto queste formalità dalla notificazione postale diretta dell'Amministrazione, affermando che le stesse non sono automaticamente richieste quando si opera ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982.
art. 1335 cod. civ.
La presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione opera per le notificazioni postali: l'atto giunto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova che il destinatario, senza sua colpa, non abbia potuto prenderne cognizione.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
Fondamenti di impugnazione in Cassazione: il motivo n. 3 (violazione di legge) è stato ritenuto fondato dalla Corte; il motivo relativo all'insufficiente motivazione (n. 5) è stato invece assorbito.
giurisprudenza richiamata: Cass. n. 29642/2019 (e Cass. n. 24442/2008)
La giurisprudenza di legittimità conferma che per le notifiche postali dirette dall'Ufficio si applicano le regole del servizio postale ordinario e la presunzione di conoscenza dell'arrivo; non è necessaria la relata dell'ufficiale giudiziario o annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione procede alla notificazione direttamente tramite servizio postale ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, la validità della notifica va valutata secondo le regole del servizio postale ordinario e non in base alle formalità proprie della notificazione dell'ufficiale giudiziario (art. 149 c.p.c.).
- L'arrivo del plico all'indirizzo del destinatario determina una presunzione di conoscenza dell'atto (art. 1335 c.c.), superabile solo con prova che il destinatario, senza sua colpa, non abbia potuto prenderne cognizione.
- La mancanza di una relata o di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento non è automaticamente causa di nullità se l'Amministrazione può esibire avvisi di ricevimento o altra documentazione che dimostri l'effettiva consegna/arrivo e la data della notificazione.
- Il contribuente che contesta la validità della notifica deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di effettiva conoscenza (ad es. prova di mancata consegna, impossibilità oggettiva di ritiro), altrimenti opera la presunzione di conoscenza.
- Nelle impugnative di iscrizioni ipotecarie fondate su presunte notifiche viziate, il giudice deve esaminare la natura della procedura di notifica (postale diretta dall'Ufficio vs. notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario) e valutare la documentazione postale prodotta prima di dichiarare la nullità.
- Per difendersi efficacemente, l'Amministrazione dovrebbe conservare e allegare agli atti gli avvisi di ricevimento e ogni prova di spedizione/arrivo; il contribuente dovrebbe conservare eventuali elementi che dimostrino la non ricezione o l'impossibilità di ritiro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 33 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 34 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 37 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 40 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Parma
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →