Sentenza del 11/03/2015 n. 4858 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Piemonte sostenendo che il perfezionamento del condono fiscale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, non impedisse all'Amministrazione di contestare l'inesistenza del credito IVA chiesto a rimborso e di irrogare le relative sanzioni. Secondo l'Agenzia, il condono può incidere sui debiti tributari, ma non rende intangibili i crediti dichiarati dal contribuente nei confronti dell'Erario, che restano verificabili quanto alla loro effettiva sussistenza e inerenza all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono non impediva all'Ufficio di contestare il credito IVA inesistente e che, in materia di IVA, le sanzioni relative alle violazioni non potevano considerarsi automaticamente estinte per effetto del condono, anche in ragione dell'incompatibilità comunitaria della disciplina nazionale sul condono IVA. B.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
La richiesta di rimborso IVA presuppone l'esistenza effettiva del credito e la sua riferibilità all'attività d'impresa; un credito inesistente o non inerente può essere contestato dall'Amministrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
I controlli formali e automatizzati sulla dichiarazione IVA non sono preclusi dalla definizione agevolata quando siano diretti a verificare l'effettiva esistenza di un credito chiesto a rimborso.
L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8 e 9
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Il condono può definire o ridurre i debiti tributari, ma non attribuisce al contribuente un diritto intangibile sui crediti IVA dichiarati. L'Ufficio conserva il potere di verificarne l'esistenza e di contestare un rimborso non spettante.
L. n. 289 del 2002, artt. 9, commi 9, 10 e 15
Le disposizioni sul condono non impediscono l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto al rimborso o di altri crediti vantati dal contribuente.
Art. 384 c.p.c., comma 1
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 luglio 2008, causa C-132/06
La disciplina nazionale che consentiva, quale effetto automatico del condono IVA, l'esclusione di ogni accertamento e l'estinzione delle sanzioni è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Un condono fiscale normalmente definisce i debiti tributari, ma non convalida automaticamente i crediti dichiarati dal contribuente né impedisce all'Amministrazione di verificarne l'esistenza.
- In materia di IVA, il diritto al rimborso deve essere effettivo, documentato e inerente all'attività economica; l'assenza di tali presupposti può giustificare il recupero del rimborso e l'applicazione delle sanzioni.
- La regolarizzazione o definizione agevolata non comporta necessariamente l'estinzione delle sanzioni IVA, soprattutto quando la disciplina nazionale sia soggetta ai limiti derivanti dal diritto dell'Unione europea.
- Quando la Cassazione accoglie il ricorso e ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti, può annullare la decisione precedente e rigettare direttamente la domanda del contribuente.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra debiti fiscali oggetto di definizione e crediti verso l'Erario: i primi possono essere coperti dal condono, mentre i secondi restano soggetti a controllo.
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