Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Cagliari, Sezione 2

quanto al ricorso n. 1077 del 2024: Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. 5369 del 20.09.2024 emessa dal Direttore del Servizio Territoriale della Gallura di ARGEA Sardegna che ha disposto il rigetto della domanda di sostegno SIAN n. 44920093232 con la quale l’Impresa FILIPPEDDU Santino non è stata ammessa a contributo a seguito della istruttoria espletata, nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali. quanto al ricorso n. 1177 del 2024: per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, se del caso anche in parte qua, della determina dirigenziale n. 7246 del 05.12.2024 e relativa comunicazione, notificata al ricorrente in pari data, con cui ARGEA avrebbe corretto/integrato - nella parte motiva - il precedente provvedimento n. 5369 emesso in data 20.09.2024 dallo stesso Ente.

Giustizia amministrativa202401117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di sostegno SIAN n. 44920093232 e successiva determinazione diretta a correggere e integrare la motivazione del rigetto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato il rigetto della domanda di sostegno presentata nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3, sottomisura relativa all’innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. ARGEA aveva ritenuto non riconoscibile il punteggio premiale di 5 punti indicato nella domanda, concernente la documentazione relativa a una polizza incendio e a una polizza multirischio, qualificando come non veritiera la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e rigettando conseguentemente l’istanza. Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non aveva correttamente valutato gli attestati di pagamento delle polizze prodotti nel procedimento e che, anche qualora il punteggio non fosse stato spettante, avrebbe dovuto limitarsi a non attribuirlo senza escludere la domanda dalla procedura. È stata inoltre impugnata la successiva determinazione con cui ARGEA aveva inteso correggere o integrare la motivazione del provvedimento originario.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti e, nelle more del giudizio, ARGEA ha attribuito all’impresa il contributo richiesto, pari a euro 22.750,00, corrispondente al 65% della spesa ammessa a finanziamento. Poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita oggetto della domanda, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale a carico di ARGEA, poiché già nella fase procedimentale il ricorrente aveva prodotto gli attestati di pagamento delle due polizze e un adeguato approfondimento istruttorio avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del beneficio. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero dell’Agricoltura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo stata riconosciuta la loro difettosa legittimazione passiva.

Norme richiamate

  • d.P.R. 445/2000

    deve essere ritenuta non veritiera

    La dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente è stata posta da ARGEA a fondamento del rigetto, ma la controversia si è definita senza una pronuncia di merito sulla sua legittimità.

  • art. 73 c.p.a.

    le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.

    La norma è richiamata quale disciplina degli scritti difensivi e dei depositi effettuati in vista dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese nella cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli atti e delle risultanze disponibili.
  • L’amministrazione che dispone di documentazione già prodotta dal richiedente e idonea a dimostrare la spettanza di un beneficio deve svolgere un adeguato approfondimento istruttorio; l’omessa o insufficiente valutazione di tale documentazione può giustificare la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di un provvedimento di concessione o diniego di contributi spetta all’amministrazione che ha adottato l’atto, non alle amministrazioni prive di poteri decisori sul beneficio controverso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.