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Parere

Parere n. 1688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, dal signor -OMISSIS-contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento con cui è stato rigettato il suo ricorso gerarchico avverso il diniego alla cancellazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.

Giustizia amministrativa202500685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di cancellazione degli effetti di due sanzioni disciplinari di corpo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1369 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, la cancellazione degli effetti di un rimprovero inflitto il 13 dicembre 2020 e della sanzione della consegna di sette giorni inflitta il 17 dicembre 2021. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo non maturato il prescritto periodo di due anni di servizio effettivo, in ragione di periodi di assenza dal reparto. Il successivo ricorso gerarchico era stato rigettato. Con il ricorso straordinario il ricorrente ha contestato il computo del servizio effettivo, sostenendo che le assenze dipendessero da una patologia contratta in servizio, e ha proposto anche istanza cautelare. Nel corso del procedimento l'Amministrazione ha disposto il riesame, annullato in autotutela i precedenti dinieghi e accolto l'istanza, cancellando definitivamente le sanzioni dalla documentazione personale. Il ricorrente ha contestato la cessazione della materia del contendere, dichiarando di voler coltivare l'impugnativa e chiedendo il risarcimento del danno morale e il rimborso del contributo unificato.

Il parere

La Sezione ha ritenuto improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. L'Amministrazione, durante la pendenza del procedimento, ha infatti adottato un provvedimento integralmente satisfattivo dell'interesse sostanziale perseguito, accogliendo la domanda di cancellazione degli effetti delle sanzioni e rimuovendole dalla documentazione personale del militare. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha inoltre precisato che la domanda risarcitoria non è compatibile con il ricorso straordinario.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

Quando l'Amministrazione adotta, nelle more del procedimento, un provvedimento satisfattivo dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, viene meno oggettivamente la lite e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Domanda cautelare

L'accoglimento nel merito della pretesa del ricorrente da parte dell'Amministrazione determina l'assorbimento della domanda cautelare.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento del danno non è compatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 1358 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Richiamato quale fondamento normativo delle sanzioni disciplinari di corpo applicate al ricorrente.

  • art. 1369 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Richiamato quale disposizione che consente la richiesta di cancellazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, subordinatamente alla maturazione dei presupposti previsti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Individuato quale riferimento per la declaratoria di cessazione della materia del contendere mediante pronuncia di merito che accerti la realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, se l'Amministrazione adotta durante la pendenza del procedimento un provvedimento che realizza integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • L'accoglimento amministrativo della pretesa sostanziale durante la pendenza del ricorso assorbe la domanda cautelare, poiché non residua un interesse attuale alla tutela provvisoria.
  • La domanda risarcitoria non può essere proposta o coltivata nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cancellazione di sanzioni disciplinari e cessazione della materia del contendere

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa, avente a oggetto il rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di cancellazione degli effetti di due sanzioni disciplinari di corpo.

Premesse e richiesta originaria

Il militare aveva subito un rimprovero il 13 dicembre 2020 e la sanzione della consegna per sette giorni il 17 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1358 del d.lgs. n. 66/2010. Il 26 settembre 2024 aveva chiesto la cancellazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'art. 1369 del medesimo decreto legislativo.

L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo che, tra la comunicazione dell'ultima sanzione e la presentazione della domanda, non fosse maturato il prescritto periodo di due anni di servizio effettivo, a causa di periodi di assenza dal reparto. Il ricorrente aveva contestato tale computo, sostenendo che le assenze fossero riconducibili a una patologia contratta in servizio.

Ricorso straordinario e istanza cautelare

Dopo il rigetto del ricorso gerarchico, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario, deducendo l'illegittimità del provvedimento per l'erronea determinazione del servizio effettivo. Il ricorso era accompagnato da un'istanza cautelare.

Nel corso del procedimento il ricorrente ha anche manifestato l'intenzione di coltivare l'impugnativa, chiedendo il risarcimento del danno morale e il rimborso del contributo unificato.

Sopravvenuta attività amministrativa

Il Comando Carabinieri per la tutela forestale e dei parchi ha disposto il riesame dell'istanza originaria, ha annullato in autotutela i precedenti provvedimenti di rigetto e ha trasmesso la domanda al Comando Generale con nuovi pareri favorevoli.

Con determinazione del 26 marzo 2025, notificata il 1° aprile 2025, l'Amministrazione ha accolto l'istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari e ha proceduto alla loro definitiva cancellazione dalla documentazione personale del militare.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha richiamato l'art. 34, comma 5, c.p.a. e la giurisprudenza secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottenga in via amministrativa il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del procedimento per l'obiettivo venir meno della lite.

Nel caso concreto, l'oggetto del ricorso era l'eliminazione del diniego alla cancellazione degli effetti delle sanzioni. Poiché l'Amministrazione ha successivamente accolto integralmente la domanda e ha cancellato le sanzioni dalla documentazione personale, l'interesse sostanziale del ricorrente è stato integralmente soddisfatto.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare è stata assorbita, mentre la domanda risarcitoria è stata ritenuta incompatibile con il ricorso straordinario.

Il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTutela cautelare

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