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Parere

Parere n. 1689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorsi straordinari proposti dai signori Andrea Santoro e Luca Santoro contro il Comune di Vico Equense per l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti del Comune di Vico Equense prot. n. 2964 del 2 febbraio 2009 e n. 129 (cron. 137/1) del 3 giugno 2009.

Giustizia amministrativa202500498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei provvedimenti comunali di determinazione degli oneri concessori relativi a un intervento edilizio oggetto di condono e dell’indennità paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno proposto due ricorsi straordinari. Con il primo hanno impugnato la determinazione di euro 14.882,42 per oneri concessori relativi all’ampliamento di un fabbricato, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e motivazione sul mancato riconoscimento delle esenzioni previste dall’art. 17, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. 380/2001 e la prescrizione del diritto del Comune alla percezione degli oneri. Con il secondo hanno impugnato la determinazione di euro 22.430,00 a titolo di indennità ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, deducendo il difetto di legittimazione passiva degli aventi causa, l’omessa comunicazione di avvio, il difetto di istruttoria e motivazione sull’esistenza del danno paesaggistico e sui criteri di quantificazione, l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 82, comma 12, d.P.R. 616/1977 e vizi della perizia di stima. Il Ministero ha inoltre eccepito l’inammissibilità del primo ricorso per mancata impugnazione di precedenti note e di un’ingiunzione di pagamento.

Il parere

La Sezione ha ritenuto ammissibile il primo ricorso, poiché le precedenti note comunali erano atti endoprocedimentali e la successiva ingiunzione di pagamento non aveva valore provvedimentale tale da imporne l’impugnazione ai fini dell’ammissibilità o procedibilità. Nel merito, entrambi i ricorsi sono stati ritenuti infondati. Quanto agli oneri concessori, non è stata provata la destinazione agricola dell’edificio né il nesso di strumentalità con la conduzione del fondo richiesto dall’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001; inoltre non è stata dimostrata la realizzazione di un ampliamento entro il limite del 20 per cento previsto dalla lett. b). Non era necessaria un’autonoma comunicazione di avvio, poiché la determinazione era intervenuta nell’ambito del procedimento di condono già avviato e aveva natura vincolata. La prescrizione non era maturata, poiché il termine decorre dal rilascio del titolo in sanatoria, che non risultava intervenuto, né era stata dimostrata la formazione del titolo per silentium. Quanto all’indennità paesaggistica, la Sezione ha qualificato la somma prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 come misura ripristinatoria, o sanzione amministrativa in senso lato, alternativa alla rimessione in pristino. Essa non ha quindi natura punitiva e non è soggetta al principio di responsabilità personale e di non trasmissibilità previsto dall’art. 7 l. 689/1981; può pertanto essere richiesta agli aventi causa. Il danno paesaggistico costituisce un criterio di commisurazione della somma e non una condizione per la sua applicazione. Anche la censura sull’omessa comunicazione di avvio è stata respinta. Le contestazioni sulla stima sono state ritenute generiche e non supportate da allegazioni o elementi concreti; il d.P.R. 617/1977 è stato giudicato inconferente perché riguardante l’organizzazione dell’Amministrazione statale. La Sezione ha incidentalmente osservato che, trattandosi di aumento di volume, sembravano mancare i presupposti per l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, ma ha ritenuto tale profilo estraneo all’oggetto dei ricorsi.

Osservazioni

Ammissibilità del primo ricorso

Le note comunali precedenti alla determinazione degli oneri concessori erano atti endoprocedimentali e non dovevano essere autonomamente impugnate. Anche l’ingiunzione di pagamento successiva non aveva valore provvedimentale rilevante ai fini dell’ammissibilità o procedibilità del ricorso straordinario.

Esenzione dagli oneri per destinazione agricola

L’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001 richiede la prova della destinazione agricola dell’edificio e del nesso di strumentalità con la conduzione del fondo. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita.

Esenzione per ampliamento entro il 20 per cento

La deduzione relativa al limite del 20 per cento previsto dall’art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. 380/2001 è rimasta una mera allegazione, contestata dall’Amministrazione e non dimostrata dai ricorrenti.

Comunicazione di avvio del procedimento per gli oneri concessori

Non era necessaria una nuova e autonoma comunicazione di avvio, poiché la determinazione degli oneri era stata adottata nell’ambito del procedimento già avviato con la domanda di condono e riguardava un’attività vincolata.

Prescrizione degli oneri concessori

Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione degli oneri concessori decorre dal rilascio del titolo in sanatoria. Poiché il titolo non risultava rilasciato e non era stata dimostrata la sua formazione per silentium, la prescrizione non poteva ritenersi maturata.

Natura dell’indennità ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

La somma dovuta per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ha natura ripristinatoria, o di sanzione amministrativa in senso lato, e non natura punitiva. È una misura alternativa alla rimessione in pristino e mira alla ricomposizione della legalità paesaggistica violata.

Trasmissibilità dell’obbligazione agli aventi causa

Proprio perché la misura ha natura ripristinatoria e non punitiva, non si applicano il principio di responsabilità personale e il divieto di trasmissione agli eredi di cui all’art. 7 l. 689/1981. L’obbligazione può quindi gravare sugli aventi causa.

Danno paesaggistico e quantificazione

Il danno arrecato al paesaggio è un criterio di commisurazione della somma, insieme al profitto conseguito, ma non costituisce una condizione per l’applicazione della misura. La compatibilità paesaggistica accertata successivamente non esclude pertanto la debenza della somma.

Comunicazione di avvio del procedimento paesaggistico

Anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio è infondata, per le medesime ragioni esposte con riferimento agli oneri concessori; inoltre, dall’epigrafe del provvedimento risultava l’avvenuta comunicazione contestuale a un precedente atto di autotutela.

Genericità delle contestazioni sulla stima

Le censure relative agli errori di stima non indicavano concretamente gli errori nel calcolo della volumetria, nella qualificazione dell’abuso o nell’applicazione dei parametri del decreto ministeriale 26 settembre 1997. In assenza di allegazioni specifiche, esse non erano meritevoli di considerazione.

Inapplicabilità del d.P.R. 617/1977

Il d.P.R. 617/1977, invocato come parametro di esenzione, non era pertinente, poiché riguardava l’organizzazione dell’Amministrazione statale.

Rilievo incidentale sull’aumento di volume

La Sezione ha osservato che l’aumento di volume sembrava precludere l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. Il profilo, tuttavia, non è stato esaminato decisoriamente perché estraneo all’oggetto delle censure.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001

    L’esenzione dagli oneri concessori per gli edifici rurali e le relative residenze presuppone la destinazione agricola e il nesso di strumentalità con la conduzione del fondo.

  • art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. 380/2001

    L’esenzione collegata all’ampliamento entro il 20 per cento richiede la dimostrazione concreta del rispetto di tale limite.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”

    L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è precluso quando i lavori abbiano creato superfici utili o volumi o abbiano aumentato quelli legittimamente realizzati.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    La somma dovuta per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ha natura ripristinatoria ed è determinata considerando, alternativamente, il danno arrecato al paesaggio o il profitto conseguito; il danno è criterio di quantificazione e non condizione di applicabilità.

  • art. 167, comma 6, d.lgs. 42/2004

    “oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino”

    Il vincolo di destinazione delle somme a finalità di ripristino, salvaguardia e recupero paesaggistico conferma la natura ripristinatoria della misura.

  • art. 7 l. 689/1981

    Il principio di responsabilità personale e di non trasmissibilità agli eredi riguarda le sanzioni amministrative punitive in senso stretto e non si applica alla misura ripristinatoria prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004.

  • art. 82, comma 12, d.P.R. 616/1977

    La disposizione invocata non è pertinente, poiché il d.P.R. 617/1977 richiamato dai ricorrenti riguarda l’organizzazione dell’Amministrazione statale.

  • art. 32 l. 47/1985

    La domanda di condono presentata dalla dante causa ha dato avvio al procedimento nell’ambito del quale è stata determinata la somma dovuta per oneri concessori.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non è richiesta un’autonoma comunicazione di avvio quando l’atto sia adottato nell’ambito di un procedimento già avviato dall’interessato e abbia natura vincolata.

  • Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio 2024, n. 19

    “La sanzione riparatoria, alternativa alla riduzione in pristino nei casi tassativi di abusi suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica, partecipa della medesima natura di ricomposizione della legalità violata propria della misura di carattere reale, a prescindere dall’effettiva produzione di un danno ambientale”

    La Corte costituzionale qualifica la misura come riparatoria e considera il danno un mero criterio di commisurazione.

  • Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2023, n. 2320

    Il termine di prescrizione del diritto alla percezione degli oneri concessori decorre dal rilascio del titolo in sanatoria.

Massime di principio

  • La determinazione degli oneri concessori adottata nell’ambito di un procedimento di condono già avviato non deve essere preceduta da un’autonoma comunicazione di avvio, soprattutto quando l’attività amministrativa abbia natura vincolata.
  • Il termine di prescrizione del diritto del Comune alla percezione degli oneri concessori decorre dal rilascio del titolo in sanatoria; in mancanza di tale titolo, e salvo prova della sua formazione per silentium, la prescrizione non può ritenersi maturata.
  • L’esenzione dagli oneri concessori per le residenze connesse all’attività agricola richiede la prova della destinazione agricola e del nesso di strumentalità dell’edificio con la conduzione del fondo; la mera qualifica soggettiva di coltivatore diretto non è sufficiente.
  • La somma prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 ha natura ripristinatoria e non punitiva, in quanto misura alternativa alla rimessione in pristino e destinata a finalità di salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici.
  • La natura ripristinatoria dell’indennità ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 esclude l’applicazione del principio di responsabilità personale e di non trasmissibilità delle sanzioni amministrative punitive previsto dall’art. 7 l. 689/1981; l’obbligazione può pertanto essere posta a carico degli aventi causa.
  • Nell’ambito dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, il danno arrecato al paesaggio costituisce un parametro di quantificazione della somma e non un presupposto autonomo della sua applicazione; l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica non esclude, di per sé, la debenza della misura.

Oneri concessori e indennità paesaggistica per un ampliamento edilizio condonato

Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da proprietari privati contro il Comune di Vico Equense, aventi ad oggetto la determinazione degli oneri concessori relativi a un ampliamento edilizio e la determinazione dell’indennità prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 per l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Premesse e atti impugnati

Il Comune aveva determinato in euro 14.882,42 gli oneri concessori relativi all’ampliamento di un fabbricato destinato ad abitazione, realizzato nell’ambito di una pratica di condono presentata nel 1986 dalla dante causa degli attuali proprietari.

Con un distinto provvedimento il Comune aveva quantificato in euro 22.430,00 la somma dovuta ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, successivamente ingiungendone il pagamento.

Ammissibilità del ricorso sugli oneri concessori

Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del primo ricorso per la mancata impugnazione di precedenti note comunali e della successiva ingiunzione di pagamento. La Sezione ha respinto l’eccezione, rilevando che le note precedenti erano atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività, mentre l’ingiunzione successiva non aveva valore provvedimentale tale da incidere sull’ammissibilità o sulla procedibilità del ricorso straordinario.

Oneri concessori ed esenzioni invocate

I ricorrenti sostenevano che gli oneri non fossero dovuti in ragione della destinazione agricola dell’immobile e perché l’ampliamento sarebbe stato inferiore al 20 per cento.

La Sezione ha ritenuto non provata la destinazione agricola dell’edificio. L’ampliamento aveva destinazione abitativa e dagli atti non emergeva il necessario nesso di strumentalità con la conduzione del fondo. La qualifica di coltivatrice diretta della dante causa non era sufficiente, anche perché tale circostanza non era stata fatta valere nella domanda di condono, ma soltanto dagli aventi causa.

È stata inoltre esclusa l’esenzione collegata all’ampliamento entro il 20 per cento, poiché tale circostanza era stata soltanto allegata, specificamente contestata dall’Amministrazione e non dimostrata.

Comunicazione di avvio e prescrizione degli oneri

La Sezione ha escluso la necessità di una nuova comunicazione di avvio. La determinazione degli oneri era stata adottata nell’ambito del procedimento già avviato con la domanda di condono e aveva carattere vincolato.

È stata respinta anche la censura di prescrizione. In conformità a Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2023, n. 2320, il termine decorre dal rilascio del titolo in sanatoria. Nel caso concreto il titolo non risultava rilasciato e i ricorrenti non avevano dimostrato la formazione del titolo per silentium.

Natura dell’indennità paesaggistica

La questione centrale del secondo ricorso riguardava la qualificazione della somma prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004. La Sezione ha aderito all’orientamento prevalente, già seguito nel parere n. 877 del 18 maggio 2022, secondo cui la misura ha natura ripristinatoria, o di sanzione amministrativa in senso lato, e non natura punitiva.

La somma costituisce un rimedio alternativo alla rimessione in pristino prevista dall’art. 167, comma 1, e partecipa della medesima funzione di ricomposizione della legalità paesaggistica violata. La conclusione è stata ricondotta anche alla sentenza della Corte costituzionale 19 febbraio 2024, n. 19.

Effetti sugli aventi causa e ruolo del danno

Poiché la misura non è una sanzione punitiva in senso stretto, non si applicano il principio di responsabilità personale e il divieto di trasmissione agli eredi stabiliti dall’art. 7 l. 689/1981. L’obbligazione può quindi essere richiesta agli aventi causa, anche se estranei alla condotta originaria.

Il danno arrecato al paesaggio non è una condizione necessaria per l’applicazione della misura, ma uno dei criteri previsti per la sua quantificazione, alternativo al profitto conseguito. La compatibilità paesaggistica accertata successivamente non esclude, pertanto, la possibilità di imporre la somma.

Il vincolo di destinazione delle somme a interventi di rimessione in pristino, salvaguardia, recupero dei valori paesaggistici e riqualificazione degli immobili e delle aree degradati costituisce un ulteriore indice della funzione ripristinatoria.

Comunicazione di avvio e vizi della stima

Anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento paesaggistico è stata respinta per le medesime ragioni già esposte con riferimento agli oneri concessori. La Sezione ha inoltre rilevato che dall’epigrafe del provvedimento risultava una comunicazione contestuale all’adozione di un precedente atto di autotutela.

Le contestazioni sulla perizia di stima sono state giudicate generiche. I ricorrenti non avevano indicato concreti errori nel calcolo della volumetria, nella qualificazione dell’abuso o nell’applicazione dei parametri del decreto ministeriale 26 settembre 1997.

È stato infine ritenuto inconferente il richiamo al d.P.R. 617/1977, riferito all’organizzazione dell’Amministrazione statale.

Rilievo incidentale sull’aumento di volume

La Sezione ha osservato che, trattandosi di un abuso concretizzatosi in un aumento di volume, sembravano mancare i presupposti per il rilascio dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, poiché l’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 esclude tale possibilità in caso di creazione o aumento di superfici utili o volumi.

Tuttavia, non risultavano dagli atti le ragioni per cui non fosse stata disposta la rimessione in pristino. Il profilo è stato considerato estraneo all’oggetto dei ricorsi e non è stato quindi deciso, essendo la Sezione rimasta entro i limiti delle censure dedotte.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto ammissibile il primo ricorso ma ha respinto nel merito entrambi i ricorsi straordinari. Le domande cautelari sono rimaste prive di esito autonomo, in ragione della definizione negativa delle impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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