Parere n. 1690/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, dalle signore -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento: a) della determina -OMISSIS- del 5 novembre 2015 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 104/2008 del 12 febbraio 2008; b) del provvedimento -OMISSIS- del 24 novembre 2015 di ripristino dello stato dei luoghi in conformità al permesso di costruire n. 22 del 17 febbraio 2005; c) nonché di ogni atto connesso e presupposto o derivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria e dei conseguenti provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Le ricorrenti, comproprietarie dal 2013 di un immobile, hanno impugnato i provvedimenti comunali del novembre 2015 con cui il Comune aveva rettificato e confermato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 104/2008 e l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Il permesso riguardava un ampliamento consistente nella chiusura laterale di uno stenditoio coperto, già contestato come difforme dal permesso di costruire n. 22/2005. L’autotutela era stata avviata su sollecitazione di un privato e sulla base di una sentenza penale definitiva che aveva ritenuto gli originari proprietari responsabili di violazioni edilizie e aveva qualificato il titolo in sanatoria come tamquam non esset per mancanza della doppia conformità. Le ricorrenti hanno dedotto l’errata applicazione dei principi sull’autotutela, la violazione del legittimo affidamento, il difetto e la contraddittorietà della motivazione e l’errore sui presupposti. Hanno sostenuto che la sentenza penale non fosse automaticamente vincolante per il Comune, che l’amministrazione dovesse verificare autonomamente i presupposti dell’annullamento, considerare il lungo tempo trascorso dal rilascio del titolo e valutare gli interventi di riduzione dell’abuso indicati nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il Comune ha recepito automaticamente la sentenza penale, senza svolgere un’autonoma valutazione della sua portata, senza verificare specificamente i presupposti dell’annullamento d’ufficio e senza esaminare gli interventi riduttivi degli abusi prospettati dai proprietari. La sentenza penale non vincolava il Comune: l’ente non era stato parte del giudizio e la pronuncia non conteneva alcun ordine di demolizione. L’art. 654 c.p.p. attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale, nel giudizio amministrativo, solo al ricorrere di rigorosi presupposti soggettivi e oggettivi, limitatamente all’accertamento dei fatti materiali e non alla loro qualificazione giuridica o valutazione amministrativa. Il carattere doveroso dell’annullamento oltre il termine temporale avrebbe potuto derivare da una sentenza penale recante anche l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, circostanza non verificatasi. Inoltre, l’annullamento era intervenuto oltre otto anni dopo il rilascio del titolo. Il Comune non aveva accertato né motivato l’eventuale falsa rappresentazione dei fatti o omissione di circostanze rilevanti da parte dei richiedenti, condizioni che possono consentire il superamento del termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto illegittimi i provvedimenti impugnati, disponendone l’annullamento, ma lasciando fermo il potere del Comune di provvedere nuovamente nel rispetto dei principi indicati.
Osservazioni
Annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria
Il provvedimento comunale è illegittimo perché fondato sul recepimento automatico della sentenza penale, senza autonoma verifica dei presupposti dell’autotutela, senza valutazione della portata della pronuncia e senza esame degli interventi riduttivi degli abusi indicati nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria.
Efficacia del giudicato penale
La sentenza penale non vincolava il Comune, che non era stato parte del processo. Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il vincolo riguarda, nei confronti dei soggetti legittimati, l’accertamento dei fatti materiali e non la loro qualificazione o valutazione giuridica, che deve restare autonoma nell’ambito del procedimento amministrativo.
Mancanza di un ordine penale di demolizione
La sentenza penale non conteneva un ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001. Pertanto non sussisteva un vincolo che rendesse doveroso il ritiro del titolo edilizio anche oltre il termine ordinario.
Annullamento oltre il termine temporale
Poiché l’annullamento era intervenuto oltre otto anni dopo il rilascio del permesso in sanatoria, il Comune avrebbe dovuto accertare e motivare l’eventuale falsa rappresentazione dello stato preesistente o l’omissione di circostanze rilevanti da parte dei richiedenti, idonee a consentire il superamento del termine dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
Potere di riedizione
L’annullamento dei provvedimenti non preclude al Comune l’esercizio del potere di provvedere nuovamente, purché proceda a un’autonoma istruttoria e motivazione nel rispetto dei limiti temporali e sostanziali dell’autotutela.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il comma 2-bis consente di procedere all’annullamento d’ufficio oltre il termine previsto dal comma 1 nei casi di false rappresentazioni dei fatti e dichiarazioni sostitutive false o mendaci.
Il superamento del termine temporale per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede l’accertamento inequivoco, da parte dell’amministrazione, che il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso circostanze rilevanti.
art. 654 c.p.p.
L’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio amministrativo presuppone rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi: il vincolo opera nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile costituiti o intervenuti e riguarda l’accertamento dei fatti materiali, non la loro qualificazione o valutazione giuridica.
art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001
Una sentenza penale che ordini la demolizione delle opere abusive e dichiari illecito il titolo edilizio può rendere doveroso il preventivo ritiro del titolo mediante annullamento d’ufficio, anche oltre il termine ordinario.
artt. 27, 31, 34 e 44 d.P.R. 380/2001
Le disposizioni erano richiamate nella sentenza penale a fondamento della responsabilità degli originari proprietari per gli abusi edilizi.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Il Consiglio di Stato ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle ricorrenti e degli altri soggetti indicati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’amministrazione non può fondare l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio sul mero recepimento di una sentenza penale, ma deve svolgere una propria istruttoria e una autonoma valutazione dei presupposti dell’autotutela.
- L’efficacia vincolante del giudicato penale nei confronti dell’amministrazione presuppone che l’amministrazione sia stata parte, parte civile o responsabile civile costituito o intervenuto nel processo, e riguarda soltanto l’accertamento dei fatti materiali, non la loro qualificazione giuridica o valutazione amministrativa.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio oltre il termine ordinario è legittimo, anche senza uno specifico accertamento penale, quando l’amministrazione accerti inequivocabilmente che il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso circostanze rilevanti.
- La mera illegittimità originaria del titolo edilizio e il decorso del tempo non consentono automaticamente l’annullamento tardivo: l’amministrazione deve motivare sulla ricorrenza delle condizioni che permettono di superare il limite temporale previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- L’ordine penale di demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 presuppone il preventivo ritiro del titolo edilizio e può rendere doveroso l’annullamento d’ufficio anche oltre il termine ordinario; in assenza di tale ordine, resta necessaria una valutazione autonoma dell’amministrazione.
Annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da proprietarie private contro il Comune di -OMISSIS-, avente a oggetto l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria e i conseguenti ordini di ripristino dello stato dei luoghi.
Premesse e vicenda amministrativa
L’immobile era stato interessato da un ampliamento difforme dal permesso di costruire n. 22/2005, consistente nella chiusura laterale di uno stenditoio coperto. Dopo un sopralluogo del 25 settembre 2008, il Comune aveva accertato l’abuso e adottato un’ordinanza di ripristino e applicazione della sanzione pecuniaria.
Era stato successivamente rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 104/2008. Nel 2015, su sollecitazione di un privato, il Comune aveva avviato il procedimento per l’annullamento d’ufficio del titolo, richiamando una sentenza penale definitiva che aveva ritenuto gli originari proprietari responsabili di violazioni degli artt. 27, 31, 34 e 44 d.P.R. 380/2001 e aveva qualificato il titolo in sanatoria come tamquam non esset per mancanza della doppia conformità.
Il Comune aveva quindi annullato il permesso e ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi. Dopo il trasferimento dell’immobile alle ricorrenti, gli atti erano stati rettificati nella parte relativa alla titolarità.
Motivi del ricorso
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi sull’autotutela, la lesione del legittimo affidamento, il difetto e la contraddittorietà della motivazione e l’errore nei presupposti. In particolare, hanno sostenuto che la sentenza penale non potesse essere automaticamente trasposta nel procedimento amministrativo e che il Comune dovesse verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti dell’annullamento, tenendo conto del tempo trascorso e degli interventi di riduzione dell’abuso prospettati nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria.
Valutazione della sentenza penale
Il Consiglio di Stato ha escluso che la sentenza penale vincolasse automaticamente il Comune. L’amministrazione non era stata parte del giudizio penale e la pronuncia non conteneva alcun ordine di demolizione.
L’art. 654 c.p.p. attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale solo in presenza di rigorosi presupposti soggettivi e oggettivi. Il vincolo riguarda l’accertamento dei fatti materiali e non si estende alla loro qualificazione giuridica o alla valutazione amministrativa, che deve essere compiuta autonomamente dall’amministrazione.
La situazione sarebbe stata diversa se la sentenza penale avesse ordinato la demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 e avesse dichiarato illecito il titolo edilizio. In tale ipotesi il preventivo ritiro del titolo e l’annullamento d’ufficio avrebbero potuto assumere carattere doveroso anche oltre il termine ordinario.
Difetti dell’istruttoria e della motivazione
Il provvedimento di annullamento è risultato fondato sul recepimento automatico della sentenza penale. Il Comune non ha svolto un’autonoma verifica dei presupposti dell’autotutela, non ha valutato la portata effettiva della pronuncia e non ha esaminato gli interventi riduttivi degli abusi indicati dai proprietari nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria.
Tale carenza istruttoria e motivazionale ha inficiato il provvedimento, considerato che l’esercizio dell’autotutela, anche quando sollecitato da un privato, resta espressione di un potere amministrativo discrezionale e non di un’attività automaticamente vincolata dalla sentenza penale.
Limiti temporali dell’autotutela
L’annullamento era stato adottato nel 2015, oltre otto anni dopo il rilascio del permesso in sanatoria. Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, secondo cui il superamento del termine ordinario è possibile in presenza di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci.
In materia edilizia, il superamento del limite temporale può essere ammesso quando il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, anche mediante il silenzio su circostanze rilevanti. Tuttavia, tale circostanza deve essere accertata in modo inequivoco dall’amministrazione con i propri strumenti istruttori e deve essere esplicitata nella motivazione.
Nel caso esaminato, né i provvedimenti impugnati né le difese del Comune avevano evidenziato una falsa rappresentazione o un’omissione rilevante imputabile ai richiedenti.
Decorso del tempo e repressione degli abusi
Il parere precisa che, in via generale, il decorso del tempo non legittima il mantenimento di un abuso edilizio né determina un affidamento tutelabile alla sua conservazione. Gli ordini di demolizione e gli atti conseguenti possono essere adottati anche a distanza di tempo dalla commissione dell’illecito, quando si tratti di contrastare un abuso privo di titolo.
Tale principio, però, non esonera l’amministrazione dal rispettare i presupposti e i limiti propri dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio già rilasciato, soprattutto quando l’autotutela venga esercitata tardivamente.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario e all’annullamento dei provvedimenti impugnati. L’annullamento è disposto nei limiti indicati nella motivazione e non impedisce al Comune di rinnovare l’esercizio del potere, previa autonoma istruttoria, corretta qualificazione dei fatti e adeguata motivazione sul rispetto dei presupposti dell’autotutela e dei relativi limiti temporali.
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