Parere n. 1691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento: a) della nota n. 010010-71A-3-7 del 12 luglio 2024 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con la quale è stato trasmesso il verbale n. 19/1 RF del 26 giugno 2024, nonché il relativo allegato 3, inerente i militari nei confronti dei quali la Commissione di valutazione e avanzamento ha accertato il mancato possesso dei requisiti per il conferimento della "Qualifica speciale"; b) della sanzione disciplinare della consegna per giorni 7 inflitta in data 14 dicembre 2021 dal Comandante del Reparto Carabinieri biodiversità di -OMISSIS-; c) nonché di ogni atto preordinato, conseguente e comunque afferente a detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del mancato conferimento della Qualifica speciale e della sanzione disciplinare della consegna per sette giorni.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il mancato conferimento della Qualifica speciale per il primo semestre 2023 e, quale atto presupposto, la sanzione disciplinare della consegna per sette giorni inflitta il 14 dicembre 2021. Ha sostenuto l'illegittimità della sanzione per errata qualificazione della condotta, travisamento dei fatti, irrazionalità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché per violazione dell'art. 417 del Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri. Ha inoltre dedotto che la sanzione fosse un atto endoprocedimentale, impugnabile insieme all'atto conclusivo del procedimento di avanzamento, e che gli effetti giuridici della sanzione fossero cessati dopo due anni. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità o irricevibilità dell'impugnazione della sanzione, divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione, e l'inammissibilità delle censure relative al mancato conferimento della Qualifica speciale per assenza di contestazioni specifiche.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento e ne ha proposto il rigetto. La sanzione disciplinare non è un atto endoprocedimentale della valutazione per l'avanzamento, ma un autonomo provvedimento presupposto, conclusivo di un distinto procedimento disciplinare e autonomamente lesivo. Doveva pertanto essere impugnata tempestivamente nel termine decadenziale; non essendo stata impugnata nei termini, è divenuta definitiva e non può essere contestata mediante l'impugnazione del successivo diniego della Qualifica speciale. Ai sensi dell'art. 2247-bis, comma 10-bis, lettera d), del Codice dell'ordinamento militare, la presenza nell'ultimo biennio di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero impedisce il conferimento della Qualifica speciale. Il diniego della qualifica deve inoltre considerarsi atto vincolato, una volta accertata l'assenza del requisito, e il ricorrente non ha formulato ulteriori censure specifiche contro tale atto. L'istanza cautelare è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.
Osservazioni
Natura autonoma della sanzione disciplinare
La sanzione della consegna per sette giorni costituisce un autonomo provvedimento presupposto, conclusivo di un distinto procedimento disciplinare, e non un atto interno o endoprocedimentale della procedura di conferimento della Qualifica speciale.
Decadenza dall'impugnazione della sanzione
La sanzione, in quanto autonomamente lesiva, doveva essere impugnata tempestivamente. La mancata impugnazione nei termini, anche dopo la notificazione della decisione sul ricorso gerarchico, ne ha determinato la definitività e impedisce di contestarla attraverso l'impugnazione del successivo diniego della qualifica.
Mancato conferimento della Qualifica speciale
L'art. 2247-bis, comma 10-bis, lettera d), del d.lgs. n. 66/2010 esclude il conferimento della Qualifica speciale quando, nell'ultimo biennio, il militare abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero. Verificata tale carenza, il diniego ha natura vincolata.
Carenza di censure specifiche
Il ricorrente non ha formulato autonome e specifiche censure contro il provvedimento di mancato conferimento della Qualifica speciale, concentrando le doglianze sulla sanzione disciplinare ormai definitiva.
Norme richiamate
art. 1358 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
sanzione disciplinare della consegna
La disposizione è richiamata quale base normativa della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente.
art. 2247-bis, comma 10-bis, lettera d), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
la qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri che... nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del rimprovero
La presenza nell'ultimo biennio di una sanzione più grave del rimprovero costituisce causa ostativa al conferimento della Qualifica speciale; accertata tale circostanza, la decisione negativa della Commissione è vincolata.
art. 725 d.P.R. n. 90/2010
La disposizione è richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla qualificazione della condotta disciplinare, ma il parere non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
art. 1352 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che il parere ne fornisca una distinta interpretazione.
art. 417 del Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità della sanzione, ma il parere non ne svolge un'autonoma interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Un provvedimento sanzionatorio autonomamente lesivo, conclusivo di un distinto procedimento amministrativo, non è un atto endoprocedimentale del successivo procedimento nel quale produce effetti presupposti e deve essere impugnato entro il proprio termine decadenziale.
- La mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto autonomamente lesivo ne determina la definitività e impedisce di contestarne la legittimità mediante l'impugnazione dell'atto consequenziale.
- Quando una disciplina di avanzamento subordina il beneficio alla verifica di requisiti predeterminati e stabilisce che una determinata sanzione disciplinare costituisca causa ostativa, il diniego del beneficio è vincolato una volta accertata l'assenza del requisito.
- L'impugnazione dell'atto consequenziale richiede censure autonome e specifiche rivolte a tale atto; la sola contestazione dell'atto presupposto ormai definitivo non è sufficiente.
Impugnazione della sanzione disciplinare e del mancato conferimento della Qualifica speciale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri contro il Ministero della difesa. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare della consegna per sette giorni, inflitta il 14 dicembre 2021, e del successivo mancato conferimento della Qualifica speciale per il primo semestre 2023.
Premesse procedimentali
La sanzione era stata irrogata ai sensi dell'art. 1358 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in relazione a dichiarazioni ritenute lesive della figura e dell'azione di comando e contrastanti con ordini di servizio riguardanti l'obbligo di presentazione della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro.
Il ricorrente aveva presentato istanze di riesame, definite con un rigetto e con un successivo provvedimento confermativo. Il ricorso gerarchico proposto contro quest'ultimo era stato dichiarato inammissibile per non impugnabilità e la relativa decisione, notificata il 5 ottobre 2022, non risultava ulteriormente impugnata.
Mancato conferimento della Qualifica speciale
Il 26 giugno 2024 la Commissione di valutazione e avanzamento aveva negato la Qualifica speciale per il primo semestre 2023, considerando ostativa la sanzione disciplinare riportata nel biennio valutativo dal 3 gennaio 2021 al 2 gennaio 2023.
La decisione è stata ricondotta all'art. 2247-bis, comma 10-bis, lettera d), del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui la Qualifica speciale non può essere attribuita agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei Carabinieri che, nell'ultimo biennio, abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero.
Motivi del ricorso e difese ministeriali
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sanzione per violazione e falsa applicazione degli artt. 725 del d.P.R. n. 94/2010 e 1352 del d.lgs. n. 66/2010, errata qualificazione della condotta, travisamento dei fatti, irrazionalità, ingiustizia manifesta, eccesso di potere e violazione dell'art. 97 Cost. Ha inoltre richiamato la violazione dell'art. 417 del Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri.
Ha sostenuto che la sanzione fosse un atto endoprocedimentale, contestabile insieme al provvedimento conclusivo della procedura di avanzamento, e che i relativi effetti fossero cessati dopo due anni. Il Ministero ha invece eccepito la tardività e l'inammissibilità dell'impugnazione della sanzione, nonché l'assenza di censure specifiche contro il mancato conferimento della qualifica.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha escluso che la sanzione disciplinare potesse essere qualificata come atto interno della procedura di avanzamento. Essa costituisce un autonomo provvedimento presupposto, adottato al termine di un distinto procedimento disciplinare e dotato di autonoma lesività.
Di conseguenza, la sanzione doveva essere impugnata nel proprio termine decadenziale. La mancata tempestiva impugnazione ne ha determinato la definitività e impedisce di rimetterne in discussione la legittimità mediante l'impugnazione del successivo diniego della Qualifica speciale. Diversamente, si eluderebbero i termini perentori previsti per l'impugnazione degli atti sanzionatori.
La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva formulato autonome censure contro il diniego della qualifica. Tale diniego, una volta accertata la presenza della sanzione ostativa prevista dall'art. 2247-bis, comma 10-bis, lettera d), del Codice dell'ordinamento militare, aveva natura vincolata.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L'istanza cautelare non ha ricevuto accoglimento, in quanto il ricorso è stato ritenuto infondato e il mancato conferimento non determinava un'esclusione definitiva da future valutazioni.
Il parere dispone infine l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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