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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32126/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la custodia cautelare in carcere e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per fatti di associazione finalizzata al narcotraffico. Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione dell'art. 416-bis.1 perché la decisione avrebbe confuso la semplice convinzione dell'esistenza e operatività del clan con la consapevolezza, richiesta per l'aggravante, che i compartecipi agissero per agevolare l'associazione mafiosa; 2) travisamento della prova rispetto ai rapporti con il clan Sanfilippo, sostenendo che l'iniziativa per l'approvvigionamento di stupefacenti fosse partita da terzi (Beatrice Medicea) e che Brancato avesse altri fornitori; 3) motivo nuovo per omessa motivazione su intercettazione ambientale del 12/08/2018 che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe che non considerava la sua interlocutrice un vertice mafioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta. La Corte ha precisato che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale o, per il partecipante non animato da tale scopo, la rappresentazione da parte sua della finalità dei compartecipi di agevolare l'associazione mafiosa. Ha ritenuto che il Tribunale abbia operato un salto logico deducendo la predetta consapevolezza dal solo fatto che Brancato avesse contatti con esponenti apicali del clan e credesse nella loro operatività; tale elemento, da solo, non prova la consapevolezza che l'ausilio ricevuto fosse finalizzato ad agevolare l'associazione nel suo complesso. Perciò la Cassazione ha annullato per nuovo esame, incaricando il giudice del rinvio di verificare, alla luce di tutti gli elementi e in prospettiva di gravità indiziaria, se Brancato fosse effettivamente consapevole che i compartecipi concorressero allo scopo specifico di agevolare un sodalizio di tipo mafioso, evitando i vizi motivazionali riscontrati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante ha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale; se il concorrente non è animato da tale scopo si applica solo se egli si è rappresentato la finalità dei compartecipi di agevolare l'associazione mafiosa.

  • art. 59, secondo comma, cod. pen.

    Definisce il concorso di persone nel reato e comprende chiunque dia il proprio contributo alla realizzazione dell'illecito; nella prospettiva dell'aggravante serve accertare la rappresentazione da parte del concorrente della finalità altrui.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del Tribunale al quale rinviare il giudizio in caso di annullamento con rinvio in materia di misure cautelari personali.

  • Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)

    Principio giurisprudenziale secondo cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 si applica anche al concorrente non animato dalla finalità mafiosa se questi fosse consapevole dell'altrui finalità di agevolare l'associazione; la rappresentazione deve emergere da elementi concreti, non da mero sospetto.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. richiede, oltre al contributo materiale, una componente soggettiva: il soggetto deve essersi rappresentato che i compartecipi miravano ad agevolare l'associazione mafiosa, non basta la semplice conoscenza o il sospetto dell'esistenza del clan.
  • Il collegamento con esponenti apicali di un clan o la convinzione che il clan sia operativo non sono, di per sé, idonei a dimostrare la consapevolezza che l'aiuto ricevuto fosse finalizzato a favorire l'associazione nel suo complesso; occorrono elementi probatori concreti (esplicite manifestazioni di finalità, ruoli, rapporti strutturati, modalità operative tipiche).
  • In processi cautelari va evitato il 'salto logico' che passa da elementi fattuali generici alla ricostruzione del dolo specifico: il giudice deve motivare in modo puntuale come ogni elemento probatorio porti a ritenere la rappresentazione della finalità mafiosa da parte dell'imputato.
  • Il giudice del rinvio deve riesaminare le intercettazioni, i rapporti personali e le modalità dell'accordo per valutare se l'apporto dell'imputato abbia effettivamente favorito l'associazione come gruppo sopraindividuale e non solo singoli esponenti.
  • La mancata o insufficiente motivazione su prove ritenute decisive (es. intercettazioni) è motivo valido per annullamento e richiede che il nuovo giudizio affronti esplicitamente quegli elementi probatori.

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