Sentenza del 23/01/2023 n. 2029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile per mancata prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di impugnazione (assenza dell'avviso di ricevimento). Per i motivi processuali la Corte non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali relative alla TARI. Inoltre è stata disposta per il ricorrente la maggiorazione del contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2015 relativo a un immobile ubicato nell'area interportuale di Nola; la ricorrente deduceva l'inesistenza del presupposto dell'imposta per mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nelle aree interportuali e contestava la rilevanza probatoria di un contratto prodotto in giudizio (riferito a diverso anno) e la coerenza delle determinazioni comunali e degli accordi transattivi precedenti.
Norme richiamate
L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641, 656, 657
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina TARI; non ulteriormente analizzata dalla Corte a causa dell'inammissibilità processuale del ricorso.
D.L. n. 201 del 2011, art. 14, conv. in L. n. 214 del 2011
Norma richiamata sul tema della disciplina tributaria comunale; non decisiva per la Corte a causa dell'inammissibilità.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59
Richiamato in relazione alla TARI/TARSU; la Corte non ha deciso nel merito ma la norma è parte del quadro normativo contestato.
D.Lgs. n. 152 del 2006
Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente in tema ambientale/rifiuti; non oggetto di valutazione decisoria per la Cassazione in ragione dell'inammissibilità.
Delib. Giunta Comunale n. 72 del 2014; Delib. n. 75 del 2013; Delib. Consiglio comunale n. 66 del 1998; Det. Dirig. Comune di Nola 18 maggio 2010
Atti comunali richiamati dalla ricorrente per dimostrare la disciplina adottata localmente e l'effettività/non efficacia delle determinazioni; la Corte ha rilevato che le determinazioni relative ad anni diversi non provano il servizio per l'anno contestato.
L. n. 53 del 1994, art. 7
Norma sulla notifica a mezzo posta invocata: la Corte ha richiamato la regola che la notifica via servizio postale si perfeziona con la consegna e la prova documentale dell'avviso di ricevimento.
Codice di procedura civile, art. 149
L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna della notifica; l'assenza di tale avviso comporta l'inesistenza della notificazione per la Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 291
Richiamato per spiegare che, ove la notifica sia inesistente per mancanza dell'avviso di ricevimento, non è consentita la rinnovazione ai sensi di tale articolo in Cassazione.
L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1
Prevista la possibilità di richiedere duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte osserva che il ricorrente può chiedere rimessione in termini offrendo prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.
Costituzione, art. 111
Riferimento al principio di ragionevole durata del processo: la Corte precisa che l'udienza non può essere rinviata per consentire il deposito dell'avviso di ricevimento.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020; D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1
Richiamate in relazione alla proroga della disciplina processuale per causa Covid; non hanno inciso sulla decisione sostanziale, la causa è stata decisa in udienza ordinaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata per la statuizione circa l'obbligo del ricorrente al versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di TARI, la prova dell'inesistenza o inadempimento del servizio di raccolta grava sul contribuente che lo deduce, ma le determinazioni comunali e i contratti devono essere riferiti espressamente all'anno contestato per essere rilevanti probatoriamente.
- Un contratto o una determinazione riferiti a anni diversi da quello oggetto dell'avviso non hanno efficacia dimostrativa automatica circa l'effettivo svolgimento del servizio nell'anno contestato.
- Ai fini dell'esonero dalla TARI non sempre è necessario dimostrare l'effettività materiale del servizio: se è provabile che il servizio fosse potenzialmente e concretamente fruibile nell'anno, ciò può essere valutato come presupposto di non tassabilità; tuttavia la valutazione va fatta sul caso concreto e su prove pertinenti per l'anno interessato.
- Per i ricorsi in Cassazione la notifica a mezzo posta si considera perfezionata solo con la produzione dell'avviso di ricevimento (A/R); la mancata produzione dell'A/R comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, salvo che il ricorrente ottenga per tempo duplicato e rimessione in termini con prova dell'attivazione tempestiva.
- Le questioni processuali formali (es. prova della notifica) possono precludere l'esame del merito: è fondamentale osservare rigorosamente i requisiti di forma e prova per evitare l'inammissibilità.
- L'assenza di costituzione del Comune non impedisce che la causa sia decisa, ma può avere effetti sulle spese; comunque la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso per vizi processuali del ricorrente anche se la pubblica amministrazione non si è costituita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 14 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 57 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 68 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →