Cassazione Civile, Ordinanza n. 15833/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La curatela del fallimento di una società chiedeva il rimborso dell’IVA, impugnando il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto, sul presupposto dell’esistenza di una frode fiscale asseritamente posta in essere da altre società con il coinvolgimento della fallita. In cassazione la curatela proponeva sei motivi: 1) violazione delle norme sul contenuto e motivazione degli atti impositivi, per non avere la CTR valorizzato il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento; 2) violazione delle norme sul giudicato interno, per avere la CTR trascurato l’esistenza di un giudicato interno; 3) violazione delle norme sull’accertamento e dello Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto legittimo un metodo di accertamento non conforme; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda specifica; 5) violazione della norma processuale tributaria sull’appello, per avere la CTR trascurato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio; 6) violazione della norma sulla rettifica IVA, per avere la CTR ritenuto legittima una rettifica basata solo su elementi presuntivi. Tuttavia, risulta la rinuncia al giudizio sottoscritta personalmente dal curatore fallimentare.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal curatore del fallimento. La Corte ha osservato che, per effetto dello spossessamento fallimentare, il curatore è l’unico soggetto legittimato a gestire i rapporti patrimoniali della massa e, conseguentemente, può rinunciare anche al ricorso per cassazione. La rinuncia al ricorso non richiede accettazione della controparte perché non ha natura accettizia; determina il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ferma restando la condanna del rinunciante alle spese.
Norme richiamate
art. 42 L. fall.
Lo spossessamento fallimentare sottrae all’insolvente la disponibilità del patrimonio e attribuisce alla massa e al curatore la gestione dei beni.
art. 31 L. fall.
Attribuisce al curatore il potere di amministrare in via esclusiva il compendio fallimentare.
art. 43 L. fall.
Riconosce al curatore la legittimazione processuale attiva e passiva esclusiva nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali da amministrare, anche se già pendenti.
art. 2740 c.c.
La gestione del compendio fallimentare è finalizzata alla tutela della garanzia patrimoniale generica dei creditori.
art. 42 c.c.
Richiamato nella nuova numerazione del Codice della crisi d'impresa come norma corrispondente allo spossessamento.
art. 128 CCII
Richiamato come norma corrispondente al potere del curatore di amministrare i beni.
art. 143 CCII
Richiamato come pendant processuale della disciplina fallimentare sulla legittimazione del curatore.
art. 112 c.p.c.
Citato nel quarto motivo come parametro dell’omessa pronuncia dedotta dalla ricorrente.
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
Citato nel quinto motivo come norma sull’inammissibilità delle nuove eccezioni/appello tributario.
art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
Citato nel sesto motivo con riguardo alla legittimità della rettifica IVA fondata su elementi presuntivi.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato nel primo motivo in relazione all’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel primo motivo in tema di motivazione degli avvisi di accertamento.
art. 56, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel primo motivo in tema di motivazione degli atti IVA.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
Citato nel secondo motivo in relazione al giudicato interno nel processo tributario.
art. 324 c.p.c.
Citato nel secondo motivo come norma sul giudicato interno.
art. 329 c.p.c.
Citato nel secondo motivo come norma sull’acquiescenza e sui capi non impugnati.
art. 242 c.p.c.
Citato nel secondo motivo nel medesimo contesto processuale.
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
Citato nel terzo motivo in tema di metodi di accertamento fiscale.
art. 10, comma 1, Statuto del contribuente
Citato nel terzo motivo come parametro di correttezza/legittimità dell’azione dell’ufficio.
Massime di principio
- Nel fallimento, lo spossessamento determina il trasferimento al curatore della gestione esclusiva dei rapporti patrimoniali del debitore e della relativa legittimazione processuale nelle controversie concernenti tali rapporti.
- Il curatore, quale soggetto legittimato a rappresentare la massa, può rinunciare ai giudizi pendenti, incluso il ricorso per cassazione, quando la lite attenga ai rapporti patrimoniali compresi nell’amministrazione fallimentare.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’impugnazione.
- In caso di rinuncia al ricorso, la sentenza impugnata passa in giudicato e resta ferma la condanna del rinunciante alle spese, salvo diversa regolazione prevista dalla legge.
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