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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28470/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'adozione, da parte della Prefettura di Milano, di un'informativa antimafia interdittiva nei confronti di una società commerciale, poi seguita dal rigetto dell'istanza di riesame in autotutela e dall'aggiornamento d'ufficio del Registro delle imprese con l'iscrizione della cessazione dell'attività. Il provvedimento prefettizio era fondato su elementi istruttori ritenuti indicativi di un possibile condizionamento mafioso della compagine sociale, in ragione di rapporti di amicizia e parentela con esponenti di un clan camorristico. La società ha impugnato la decisione amministrativa dinanzi al giudice amministrativo, ma il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'interdittiva e degli atti conseguenti. Con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 110 c.p.a., la società ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell'art. 84, comma 4, lett. d) ed e), d.lgs. 159/2011 con la Carta dei diritti fondamentali e con i principi di prevedibilità e accessibilità delle misure preventive; 2) difetto assoluto di giurisdizione per omessa attivazione del controllo incidentale di costituzionalità sulla medesima disciplina, in relazione agli artt. 117 Cost. e CEDU; 3) invasione della sfera del legislatore per avere il Consiglio di Stato, secondo la ricorrente, eliminato interpretativamente la distinzione tra comunicazione antimafia e informativa antimafia e riconosciuto un automatismo interdittivo non previsto dalla legge. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che tutte le censure investissero errori di interpretazione o di applicazione della disciplina antimafia e non già questioni attinenti ai limiti esterni della giurisdizione. In particolare, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è sindacabile in cassazione come difetto di giurisdizione; parimenti, la mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale rientra nell'esercizio interno della giurisdizione del giudice amministrativo e non integra eccesso di potere giurisdizionale; infine, la doglianza sulla pretesa eliminazione interpretativa delle differenze tra comunicazione e informativa antimafia attiene al merito ermeneutico della decisione impugnata. La Corte ha quindi condannato la società ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato al difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non consente di censurare errori di interpretazione o applicazione della legge, neppure se concernenti norme di diritto UE

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato come base del ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato

  • art. 267 TFUE

    il mancato rinvio pregiudiziale non integra, di per sé, un motivo di giurisdizione sindacabile in cassazione

  • art. 84, comma 4, lett. d) ed e), d.lgs. 159/2011

    norma sulla base della quale opera l'informativa antimafia c.d. generica; le doglianze sulla sua compatibilità con CEDU e Carta UE sono state ritenute non deducibili come vizio di giurisdizione

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    richiamato dal Consiglio di Stato per descrivere la natura degli accertamenti relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    richiamato quale parametro della disciplina dell'informativa antimafia e degli accertamenti prefettizi

  • art. 91, d.lgs. 159/2011

    norma richiamata per l'attività istruttoria prefettizia e per la legittimazione dell'informativa antimafia

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza di un automatismo tra informativa antimafia e effetti interdittivi

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    richiamato dalla ricorrente quale norma da cui deriverebbero soli effetti interdittivi automatici in ipotesi diverse da quella scrutinata

  • art. 10-bis l. 241/1990

    richiamato nella censura sul mancato preavviso di rigetto, ritenuto non decisivo dalla decisione amministrativa

  • art. 117 Cost.

    invocato come parametro costituzionale interposto in relazione alla CEDU

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato dalla ricorrente quale parametro convenzionale sulla protezione della proprietà

  • art. 2 Protocollo n. 4 CEDU

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle libertà convenzionali asseritamente compresse

  • art. 2 Protocollo n. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo

  • artt. 12, 16, 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocati per sostenere la necessaria accessibilità e prevedibilità delle misure limitative dei diritti fondamentali

  • art. 52, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato per affermare la necessaria coerenza tra diritti della Carta e CEDU

  • artt. 3, 24, 41, 42, 97 e 111 Cost.

    richiamati nel prospettato contrasto costituzionale della disciplina dell'informativa antimafia

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non può essere utilizzato per denunciare errori di diritto, anche se riguardano l'applicazione di norme interne attuative del diritto dell'Unione europea.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del giudice amministrativo, quando sia motivatamente escluso, non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione e non è sindacabile in cassazione come vizio di giurisdizione.
  • La scelta del giudice amministrativo di non sollevare questione di legittimità costituzionale, all'esito della verifica di rilevanza e non manifesta infondatezza, appartiene ai limiti interni della giurisdizione e non è censurabile con ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.
  • Le doglianze che investono l'interpretazione della disciplina sostanziale da parte del Consiglio di Stato, anche se denunciate come invasione della sfera legislativa, restano errores in iudicando o in procedendo e non configurano eccesso di potere giurisdizionale.
  • Nelle controversie su informative antimafia, l'eventuale illegittimità della motivazione, della valutazione degli indizi o della lettura delle norme applicate attiene al merito della giurisdizione amministrativa e non ai suoi limiti esterni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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