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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7909/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per errore nel calcolo della pena nella rideterminazione a seguito del riconoscimento della continuazione tra più condanne: il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione ha indicato, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, una pena erronea per la sentenza indicata come "sub 2)" (6 anni e 8 mesi anziché 4 anni e 6 mesi), con conseguente vizio nel punto di partenza usato per la rideterminazione complessiva della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo corretta nella sostanza la logica adottata dal giudice dell'esecuzione (individuazione della pena base come quella più grave inflitta in cognizione, applicazione degli aumenti per continuazione e poi della diminuzione per il rito abbreviato), ha rilevato un errore nella motivazione relativa all'indicazione della pena della sentenza 'sub 2)' che ha viziato il calcolo concreto della pena rideterminata. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Gli articoli sono le fattispecie penali contestate nelle sentenze che sono state valutate ai fini della continuazione; la decisione non entra nel merito della qualificazione dei reati ma li enumera come fonti dei provvedimenti sanzionatori impiegati nel calcolo della pena

  • Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale

    art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Principio per cui, in sede esecutiva, nell'applicazione della disciplina della continuazione tra condanne irrevocabili il giudice dell'esecuzione deve prendere come riferimento, per individuare la violazione più grave, la pena più grave effettivamente inflitta in cognizione; tale pena non può essere modificata nella misura o nella specie, e sul suo ammontare vanno poi calcolati gli aumenti per continuazione e le eventuali diminuzioni (es. per rito abbreviato)

Massime di principio

  • In sede esecutiva, per la determinazione della pena risultante da continuazione tra condanne definitive, il giudice deve prendere come pena base quella più grave inflitta in cognizione, senza modificarne specie o misura
  • Gli aumenti per continuazione vanno calcolati sulla pena base nella sua entità originaria, e solo successivamente si applicano le diminuzioni come quella per il rito abbreviato (se spettanti)
  • Un errore nella motivazione che riporta in modo inesatto la pena di una delle sentenze prese a riferimento può viziari l'intero calcolo della pena e giustificare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio
  • In procedura esecutiva è essenziale la correttezza aritmetica e la chiarezza della motivazione: inesattezze numeriche rilevanti rispetto al calcolo della pena rendono necessario il riesame della determinazione
  • Se l'errore nella motivazione è meramente formale e non incide sul risultato concreto del calcolo della pena, non sempre è sufficiente a determinare l'annullamento; la rilevanza dipende dalla incidenza dell'errore sul risultato finale

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