Sentenza del 17/10/2019 n. 5800 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Appello - Produzione documentale - Limiti dell'art. 345 c.p.c - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di produrre documenti per la prima volta in appello nel processo tributario. Il tema è se trovi applicazione la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c., che limita la produzione di nuovi documenti in appello, oppure la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel processo tributario, ritenendo prevalente la disciplina speciale prevista dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, le parti possono produrre liberamente documenti anche in grado di appello, compresi quelli preesistenti al giudizio di primo grado. Il testo non indica quale parte abbia concretamente vinto né l'esito specifico del ricorso, ma enuncia il principio favorevole all'ammissibilità della produzione documentale in appello.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Stabilisce il principio di specialità del processo tributario: quando esiste una disciplina processuale tributaria specifica, essa prevale sulle norme ordinarie del processo civile incompatibili.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello.
La disposizione consente la produzione documentale in grado di appello anche quando i documenti erano già esistenti o disponibili durante il giudizio di primo grado; non opera quindi una preclusione analoga a quella dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 345, comma 3
La limitazione alla produzione di nuovi documenti in appello non si applica nel processo tributario quando contrasta con la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, in caso di contrasto tra una norma processuale civile generale e una norma tributaria speciale, prevale quest'ultima.
- I documenti possono essere prodotti per la prima volta in appello anche se preesistenti al giudizio di primo grado, poiché l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 disciplina specificamente la materia.
- La possibilità di depositare documenti in appello non elimina l'opportunità di produrli tempestivamente già in primo grado, per evitare contestazioni sulla rilevanza, sulla pertinenza o sull'abuso dello strumento processuale.
- Il principio riguarda la produzione documentale nel processo tributario e non può essere automaticamente esteso ad altri procedimenti soggetti a regole diverse.
- L'ammissibilità del documento non implica necessariamente che esso sia ritenuto decisivo: il giudice deve comunque valutarne autenticità, rilevanza, attendibilità e capacità probatoria.
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