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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00200/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di sequestro probatorio su tre autovetture, articolando quattro censure: (1) illegittimità del sequestro perché le trasferenze di proprietà erano già formalmente registrate e non sussistevano elementi probatori ulteriori da acquisire; (2) carenza della condizione di procedibilità per querela poiché la querela era stata presentata da persona (Lakuku/Lucuku Toni) non legittimata e la delega non aveva firma autenticata; (3) erronea valutazione della funzione probatoria del bene, che avrebbe dovuto essere valutata in base alla situazione concreta al momento della misura e non in astratto; (4) inesistenza del requisito soggettivo della parte offesa poiché almeno due delle vetture non sarebbero di proprietà della società querelante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza della concreta finalità probatoria del sequestro, essendo le vetture elementi centrali per l'approfondimento investigativo; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione in ordine alla legittimazione a proporre querela sulla base della visura camerale (che attribuiva all'amministratore delegato il potere di rappresentanza e, pertanto, di proporre querela, nonché la legittima delega alla persona che ha depositato la querela); ha respinto la censura sulla valutazione prospettica della funzione probatoria richiamando gli elementi di indagine acquisiti; infine ha affermato che la parte offesa nel reato di appropriazione indebita può essere individuata anche in chi abbia la disponibilità di fatto del bene, non necessariamente il proprietario formale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (ai sensi e con riferimento alla giurisprudenza/codice processuale applicabile).

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Rammentato come riferimento alle regole sul sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto legittima la misura in presenza di concreti elementi di indagine idonei a giustificare l'acquisizione del bene per finalità probatorie

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del sequestro probatorio; la Corte ha confermato che la misura può essere disposta per acquisire prove non altrimenti reperibili senza sottrazione del bene

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa al riesame del sequestro: la Corte ha considerato corretta la valutazione del Tribunale volta a verificare la configurabilità astratta del reato e la congruità degli elementi rappresentati

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Collegata alle decisioni sul sequestro e al riesame, interpretata come consentente al giudice di valutare la necessità probatoria della misura

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Riferimento procedure sulla querela/condizione di procedibilità: la Corte ha ritenuto che la documentazione camerale dimostrasse la legittimazione a proporre querela

  • art. 333 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme sulla rappresentanza e sulla proposizione della querela; la Corte ha valutato la visura camerale come prova della titolarità del potere di rappresentanza

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Norma processuale collegata alle formalità di delega/ricorso; la Corte ha ritenuto non decisiva l'assenza di firma autenticata sulla delega alla luce della visura camerale che attribuiva poteri all'amministratore delegato

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme sul procedimento per querela; interpretata in connessione alla verifica della legittimazione

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del processo e delle impugnazioni; utilizzata nel quadro procedurale del ricorso per cassazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione a questioni procedurali; la Corte ha fatto riferimento generale alle regole procedurali utili alla decisione

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sostanziale (appropriazione indebita) evocata dal ricorrente per contestare la titolarità della parte offesa; la Corte ha interpretato che la parte offesa può essere anche chi ha la disponibilità di fatto del bene e non solo il proprietario formale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocata in relazione alla condanna alle spese e agli oneri per il ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale norma

  • sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna pecuniaria deve essere disposta solo se non si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto invece dovuta la somma equitativamente determinata di Euro 3.000

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo se vi sono concreti elementi d'indagine che rendono il bene idoneo a procurare prove non altrimenti reperibili; il giudizio di riesame valuta il 'fumus' e la congruità degli elementi, non la fondatezza di merito dell'accusa
  • La legittimazione a proporre querela per conto di una società va verificata con la visura camerale e gli incarichi formali: l'amministratore delegato titolare dei poteri di rappresentanza può proporre querela e delegare terzi alla presentazione
  • La qualifica di parte offesa nel reato di appropriazione indebita può spettare anche a chi ha la disponibilità di fatto del bene, non esclusivamente al proprietario formale
  • Le censure sul sequestro basate esclusivamente su trasferimenti documentali già registrati possono essere ritenute insufficienti se permangono esigenze investigative che giustificano l'acquisizione materiale del bene
  • Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamenti in favore della cassa delle ammende; dunque valutare con attenzione la fondatezza e la documentazione probatoria prima di proporre ricorso in cassazione

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