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Sentenza

Sentenza n. 702/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del decreto commissariale n. 9 del 6/2/2020, comunicato il 10/2/2020, avente ad oggetto l’approvazione del piano di messa in sicurezza delle opere di difesa e tutela dell'abitato e dell'area portuale di Rapallo nella parte – non già impugnata con il ricorso RGN 215/2020 – in cui ha approvato lo schema di atto suppletivo alla concessione demaniale marittima legittimante alla realizzazione delle predette opere inserendovi, in conformità al nulla osta infra indicato: - quale presupposto/condizione della stipulazione dell'atto suppletivo che la Società a sensi dell'art. 8 L. n. 26/2017 abbia fornito la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D. lgs. n. 50/2016 e la prova del possesso di requisiti di capacità tecnica economica e finanziaria oltre ad una struttura organizzativa aziendale adeguata a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte; - l'obbligo di costituire prima dell'esecuzione dei lavori, garanzia fidejussoria a favore del Comune ex art. 103 D. lgs. n. 50/2016;

Giustizia amministrativa202000341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale di approvazione del piano di messa in sicurezza delle opere di difesa dell’abitato e dell’area portuale di Rapallo, nella parte relativa alle condizioni per la stipulazione dell’atto suppletivo alla concessione demaniale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (autorità commissariale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato il decreto commissariale n. 9 del 6 febbraio 2020, contestando le condizioni inserite nello schema di atto suppletivo alla concessione demaniale marittima. In particolare, il decreto subordinava la stipulazione dell’atto alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria e di un’adeguata struttura organizzativa, nonché alla costituzione di una garanzia fideiussoria in favore del Comune ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. In vista dell’udienza, le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’incompetenza del TAR Liguria, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di competenza, ritenendola pregiudiziale rispetto alle condizioni dell’azione e al merito.

La decisione

Il TAR Liguria ha dichiarato il proprio difetto di competenza funzionale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. La controversia riguarda infatti un provvedimento commissariale adottato nell’ambito dello stato di emergenza dichiarato per il territorio ligure a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dell’ottobre 2018. Il decreto impugnato è stato adottato dal Commissario delegato nominato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e rientra, secondo il Collegio, tra le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in situazioni emergenziali, per i quali gli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e), c.p.a. stabiliscono la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. La declaratoria è stata pronunciata con sentenza, trattandosi di decisione conclusiva del giudizio di merito, e non con ordinanza, forma prevista dall’art. 15, commi 2 e 3, c.p.a. per le ipotesi di rilievo della competenza in sede cautelare o nella camera di consiglio appositamente fissata. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per il carattere procedimentale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, c.p.a.

    Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3

    La norma è richiamata insieme all’art. 135 c.p.a. quale fondamento della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio per le controversie relative a provvedimenti commissariali adottati in situazioni emergenziali.

  • art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a.

    le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992

    Attribuisce la competenza funzionale inderogabile al TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie aventi a oggetto i provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni emergenziali previste dalla disposizione; il riferimento alla legge n. 225/1992 è inteso, per effetto del d.lgs. n. 1/2018, agli artt. 24, 25 e 26 del relativo codice.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3

    La causa può essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio previsto dalla norma; la declaratoria resa all’esito del giudizio di merito è adottata con sentenza.

  • art. 47, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 1/2018

    Stabilisce che i riferimenti all’art. 5 della legge n. 225/1992 devono intendersi riferiti agli artt. 24, 25 e 26 del d.lgs. n. 1/2018.

  • art. 14-ter l. n. 241/1990

    È richiamato quale disposizione relativa alla conferenza di servizi nell’ambito della quale il Commissario ha approvato il progetto di messa in sicurezza.

  • art. 80 d.lgs. n. 50/2016

    La disposizione è menzionata quale fonte dei requisiti di ordine generale richiesti dal decreto commissariale per la stipulazione dell’atto suppletivo.

  • art. 103 d.lgs. n. 50/2016

    La disposizione è menzionata quale base dell’obbligo di costituzione della garanzia fideiussoria in favore del Comune.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto ordinanze o provvedimenti commissariali adottati nell’ambito di una situazione di emergenza dichiarata ai sensi della normativa di protezione civile rientrano nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a.
  • La competenza funzionale deve essere verificata preliminarmente rispetto alle condizioni dell’azione e al merito, salvo che il giudice abbia già accertato giurisdizione e competenza e possa definire la controversia sulla base di una ragione più liquida senza comprimere il diritto di difesa.
  • Quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di merito, la decisione assume la forma della sentenza; l’ordinanza è prevista dall’art. 15 c.p.a. per il rilievo della competenza nelle fasi cautelari o nella camera di consiglio specificamente fissata per tale questione.
  • La declaratoria di incompetenza consente la riassunzione della causa davanti al giudice competente entro il termine perentorio stabilito dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCalamità e ristoriCompetenza
RamiEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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