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Sentenza

Sentenza n. 3192/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 884/2024, depositata il 28.11.2024.

Giustizia amministrativa202504747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 884/2024, recante condanna al riconoscimento di Euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 884/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, complessivi Euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Deduceva l'inerzia dell'Amministrazione e chiedeva l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato l'ordine di pagamento e la ricorrente ha dichiarato l'avvenuto accreditamento dell'importo, chiedendo comunque la rifusione delle spese in base alla soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuto accreditamento, nelle more del giudizio, dell'intero importo oggetto della pretesa e ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando la notifica del titolo esecutivo, necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, non sia effettuata presso la sede legale dell'ente debitore, utilizzando l'indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA.; nel caso esaminato, tale profilo ha costituito giusto motivo per compensare le spese, senza incidere sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento della carta elettronica oggetto del giudicato e dell'obbligo di attribuzione dell'importo riconosciuto alla docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La notifica del titolo esecutivo presso la sede legale dell'ente debitore rileva ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio a seguito del soddisfacimento della pretesa, senza ulteriore specificazione nel testo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente dichiara di avere ricevuto quanto dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la notifica del titolo esecutivo nei confronti di un ente pubblico debitore deve essere effettuata presso la sede legale dell'ente, utilizzando il relativo indirizzo PEC estratto dal Registro delle PP.AA.
  • L'irregolarità della notifica del titolo esecutivo rilevante ai fini dell'ottemperanza può giustificare la compensazione delle spese di lite anche quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione abbia provveduto al pagamento e sia cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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