Sentenza del 08/02/2017 n. 362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Parti - Legittimazione a stare in giudizio del liquidatore di una società fallita - Sussiste solo se la curatela è rimasta inerte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza della CTP di Prato che aveva respinto i ricorsi contro avvisi di accertamento relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, con recupero di IVA per complessivi euro 6.732.281,00 oltre sanzioni, contestando l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Ha sostenuto che le operazioni infragruppo fossero reali, che l'utilizzo di un magazzino comune e le diciture "merce a disporre", "a magazzino" e "a consegna" fossero normali prassi commerciali, che il mancato pagamento delle fatture non provasse l'inesistenza delle operazioni e che non vi fosse un vantaggio fiscale complessivo per il gruppo. In via preliminare, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di legittimazione processuale del liquidatore, poiché la curatela non era rimasta inerte ma aveva consapevolmente scelto di non impugnare quegli avvisi, proponendo invece ricorsi su altri atti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale e ha dichiarato inammissibile l'appello, senza esaminare nel merito la contestazione sulle fatture inesistenti. Ha ritenuto che il fallito, il liquidatore o l'ultimo amministratore possano agire in giudizio nell'interesse della società fallita soltanto in presenza di inerzia della curatela. Nel caso concreto, l'omessa impugnazione degli specifici avvisi non costituiva inerzia, perché la curatela aveva impugnato altri avvisi relativi alla società S. S.p.A. e aveva espressamente fatto riferimento a vendite fittizie, dimostrando una scelta consapevole sulla strategia processuale. È stato inoltre accolto l'appello incidentale dell'Ufficio sulle spese, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 10.000,00.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenze n. 5384/2016 e n. 5392/2016
Il fallito è legittimato solo in caso di inerzia della curatela.
La legittimazione processuale del fallito o dell'ex rappresentante della società fallita è eccezionale e sussiste soltanto quando il curatore non abbia tutelato l'interesse della massa.
Cassazione civile, sentenza n. 9434/2014
Il fallito è legittimato solo in caso di inerzia della curatela.
La possibilità per il fallito di agire autonomamente dipende dall'effettiva inattività della curatela, da valutare in concreto.
Principio giurisprudenziale sull'inerzia della curatela
L'inerzia non si valuta considerando isolatamente la mancata impugnazione di un singolo atto, ma esaminando le complessive scelte processuali del curatore. La proposizione di ricorsi su altri atti o la presa di posizione su fatti analoghi può dimostrare che la mancata impugnazione sia stata una scelta consapevole e non una mera omissione.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a tutelare in giudizio i diritti e gli interessi della società spetta normalmente al curatore fallimentare.
- Il liquidatore, l'ex amministratore o il fallito possono agire autonomamente solo se dimostrano una concreta e ingiustificata inerzia della curatela.
- La mancata impugnazione di uno specifico avviso non prova automaticamente l'inerzia: occorre considerare l'intera strategia processuale della curatela e le iniziative intraprese su atti o fatti collegati.
- Se la curatela ha scelto consapevolmente di non contestare una pretesa tributaria, il liquidatore non può sostituirsi ad essa proponendo autonomamente il ricorso.
- Quando il giudice accoglie il difetto di legittimazione processuale, la causa può essere definita senza esaminare la fondatezza sostanziale dell'accertamento fiscale.
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