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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 24 aprile 2024 del Comandante Provinciale di -OMISSIS- della Guardia di Finanza, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico presentato in data 27 marzo 2024 dal ricorrente; - della presupposta “scheda valutativa per ispettori relativa al periodo 24/06/2023 al 31/12/2023” comunicata in data 1 marzo 2024 e oggetto di ricorso gerarchico; - di ogni altro atto o provvedimento, comunque, connesso, dipendente o conseguente rispetto a quelli espressamente impugnati.

Giustizia amministrativa202400174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa relativa al periodo 24 giugno 2023–31 dicembre 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza che ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro una scheda valutativa per ispettori, nonché la stessa scheda e gli atti connessi. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Il TAR rileva soltanto che non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il ricorrente deve dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione di merito; in caso positivo, deve aggiornare e documentare la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L’Amministrazione deve verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su eventuali sopravvenienze o circostanze idonee a far ritenere cessata la materia del contendere o venuto meno l’interesse alla decisione. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, anche ai fini della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., traendo elementi dal comportamento processuale secondo gli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Non viene adottata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L’inerzia della parte ricorrente, anche dopo un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche quale elemento di prova ai fini delle decisioni processuali.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti processuali può essere considerata nella valutazione della permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari giustifica l’oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • Quando non risulti da tempo alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’istruttoria finalizzata a verificare l’attualità dell’interesse e l’eventuale sopravvenienza di fatti rilevanti.
  • A seguito di un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse, la mancata ottemperanza della parte ricorrente può essere valutata come manifestazione implicita, inequivoca e attuale del disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il giudice può utilizzare il comportamento processuale delle parti e la loro inerzia rispetto agli incombenti istruttori come elementi di prova ai fini della verifica della sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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