Cassazione Penale, Sentenza n. 45646/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere e, con rito abbreviato, era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. La difesa ha prospettato che l'imputato avrebbe potuto non proporre impugnazione e che, per effetto della particolare diminuente prevista (c.d. 'diminuzione per mancata impugnazione'), la pena eseguibile sarebbe risultata inferiore a tre anni, rendendo incompatibile il mantenimento della custodia ai sensi della normativa citata. Ha quindi chiesto l'attenuazione della misura cautelare anticipando l'effetto premiale connesso alla mancata impugnazione.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: la prognosi sulla quantificazione della pena non possa fondarsi su una mera previsione o sulla volontà ipotetica dell'imputato di non impugnare; la diminuzione eventualmente applicabile per mancata impugnazione produce i suoi effetti nella fase esecutiva, dopo il passaggio in giudicato, e non può essere anticipata nella fase cognitiva prima della scadenza del termine per impugnare. Conseguentemente è stata confermata la legittimità del mantenimento della custodia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la causa è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art.310 cod.proc.pen.
Norma richiamata per la legittima composizione del Tribunale della libertà che ha deciso in sede di merito; implicita conferma della regolarità del collegio.
art.442 comma 2-bis cod.proc.pen.
Richiamata dalla difesa come previsione della particolare diminuente applicabile in caso di mancata impugnazione. La Corte ha ritenuto che l'effetto premiale invocato appartenga alla fase esecutiva e non possa essere usato preventivamente per ridurre la misura cautelare.
art.275 comma 2-bis cod.proc.pen.
Norma evocata nel ricorso come obbligo di formulare una prognosi sulla probabile quantificazione della pena ai fini della custodia. La Corte ha precisato che tale prognosi non può basarsi su una semplice previsione circa la non esercitazione della facoltà d'impugnazione, essendo quest'ultima una scelta personale dell'imputato e l'eventuale riduzione efficace solo in sede esecutiva.
art.616 cod.proc.pen.
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) al ricorrente alla luce dell'inammissibilità manifesta del ricorso.
art.94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
Richiamata per gli adempimenti amministrativi da svolgere in cancelleria a seguito della decisione della Corte.
Massime di principio
- La possibilità che la pena venga ridotta per mancata impugnazione non può essere valutata prognosticamente a fini cautelari prima del passaggio in giudicato: tale effetto appartiene alla fase esecutiva.
- Le decisioni cautelari devono fondarsi su esigenze cautelari concrete e attuali e non su ipotesi relative alla futura volontà dell'imputato (es. dichiarazioni difensive di non impugnare).
- Una diminuzione della pena collegata alla mancata impugnazione non toglie automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari fino a quando la sentenza non è definitiva.
- Per ottenere la riduzione o la revoca della misura cautelare basata su una diminuzione della pena è necessario produrre elementi obiettivi e non affidarsi a mere previsioni; l'effetto reale va verificato nella fase di esecuzione quando la sentenza è passata in giudicato.
- Procedere con un ricorso manifestamente infondato espone il ricorrente al pagamento delle spese e a possibili sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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