Cassazione Civile, Ordinanza n. 33003/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'ufficio aveva notificato una cartella di pagamento per recuperare somme dovute dal dante causa della società, relative a un credito d'imposta in aree svantaggiate indebitamente compensato negli anni 2001 e 2002 e già accertato con sentenze passate in giudicato o comunque definitive. Nel giudizio di merito, la CTP aveva ritenuto non prescritto il credito per l'anno 2002, ma prescritto quello per l'anno 2001, assumendo che il termine decennale dell'actio iudicati decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva accertato l'indebita compensazione, e non dalla sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'impugnazione proposta dagli eredi del debitore. La CTR aveva confermato tale impostazione, valorizzando anche il fatto che la società legataria era rimasta estranea al giudizio di appello introdotto dagli eredi. Con il ricorso per cassazione le Agenzie hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 111 c.p.c., sostenendo che il giudicato formatosi nel giudizio sul recupero fosse opponibile anche alla società legataria quale avente causa del debitore e successore a titolo particolare; 2) violazione degli artt. 2560, 2943, 2946 e 2953 c.c., censurando la decorrenza della prescrizione decennale fissata dal giudice di merito al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e affermando che il titolo definitivo per la riscossione si fosse formato solo con il giudicato sulla sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione tardiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che, in linea generale, la prescrizione decennale da actio iudicati decorre dal passaggio in giudicato della decisione; tuttavia, quando l'impugnazione dichiarata inammissibile è proposta dal debitore e non dal creditore, la mera proposizione di quel gravame non interrompe la prescrizione del credito, perché l'effetto interruttivo si ricollega alla domanda giudiziale del creditore, che esprime la volontà di far valere il proprio diritto. Poiché nel caso concreto le ricorrenti non avevano allegato atti del creditore idonei a interrompere tempestivamente la prescrizione prima del suo compimento, la decisione di merito che aveva dichiarato prescritto il credito relativo all'anno 2001 è stata confermata. Non essendo stata svolta attività difensiva dall'intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l'opponibilità del giudicato anche al successore a titolo particolare del debitore; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.
art. 111 c.p.c.
richiamato per affermare la legittimazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso; motivo assorbito.
art. 2560 c.c.
citato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, ma non è svolta un'autonoma interpretazione nel decisum.
art. 2943 c.c.
la Corte richiama il principio per cui l'interruzione della prescrizione consegue alla domanda giudiziale del creditore, anche se inammissibile, ma non alla domanda del debitore.
art. 2946 c.c.
richiamato come termine prescrizionale ordinario invocato dalle ricorrenti; la Corte precisa invece che, nel caso di actio iudicati, opera il termine decennale.
art. 2953 c.c.
la prescrizione decennale da actio iudicati decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; se l'impugnazione è proposta dal debitore e dichiarata inammissibile, ciò non fa decorrere un nuovo termine se manca un atto interruttivo del creditore.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in relazione ai termini di notifica della cartella, esclusi quando il credito sia fondato su accertamento divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- La prescrizione decennale dell'actio iudicati decorre, in via generale, dal passaggio in giudicato della sentenza che costituisce il titolo del credito, e non dalla sua semplice pubblicazione.
- L'inammissibilità di un'impugnazione proposta dal creditore non esclude l'efficacia interruttiva della prescrizione, che permane fino al giudicato, perché l'atto manifesta comunque la volontà di esercitare il diritto.
- Se l'impugnazione inammissibile è proposta dal debitore, essa non produce effetti interruttivi della prescrizione del credito, poiché la prescrizione è un diritto disponibile del creditore e l'interruzione richiede un comportamento di esercizio del diritto da parte di quest'ultimo.
- Nel recupero di un credito tributario fondato su sentenza passata in giudicato, il termine di riscossione è quello decennale dell'art. 2953 c.c., non i termini decadenziali propri della riscossione ordinaria.
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