Cassazione Penale, Sentenza n. 26995/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di dissequestro e restituzione dell'oro conferito con contratto 'Conto Tesoro' presso E.G.M. s.p.a., o in alternativa il controvalore in denaro. Sosteneva di essere terza di buona fede e titolare della proprietà dei metalli, allegando documentazione contrattuale e consulenza tecnica, e richiamava la tutela prevista dagli artt. 52 e segg. del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) nonché la possibilità di ottenere il riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 58 del medesimo d.lgs. La ricorrente contestava inoltre la valutazione sulla cosiddetta 'confusione contabile' e l'affermazione che, a seguito della vendita dell'oro autorizzata dall'amministratore giudiziario, ella sarebbe rimasta titolare soltanto di un diritto di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a un precedente rigetto (24/11/2023) e privo di elementi di novità, e che la difesa non avesse confutato i profili di preclusione indicati dal G.i.p. e dal Tribunale di Lecce. Inoltre la Corte ha rilevato l'assenza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione, posto che l'oro era stato venduto dall'amministratore giudiziario (con versamento del ricavato al FUG) e non risultava oro materialmente e specificamente identificato per il prodotto 'Conto Tesoro'; pertanto la ricorrente è titolare di un diritto di credito che dovrà essere fatto valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dagli artt. 52 e segg. del d.lgs. 159/2011 (udienza ai sensi dell'art. 57). Per questi motivi è stata dichiarata l'inammissibilità e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare proposta contro l'ordinanza del Tribunale della libertà
d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) - artt. 52 e ss.
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011
Individuano il meccanismo di tutela e di verifica dei crediti dei terzi estranei al reato; la Corte ha ritenuto che la ricorrente possa far valere un credito nell'ambito della procedura prevista da tali disposizioni
art. 58 d.lgs. n. 159/2011
art. 58 d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata dalla ricorrente in ordine al riconoscimento del credito del terzo; la Corte conferma che il rimedio appropriato è quello previsto dal codice antimafia
art. 57 d.lgs. n. 159/2011
art. 57 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina l'udienza di verifica dei crediti e la formazione dello stato passivo: la Corte indica che lì dovranno essere valutate le pretese dei terzi
art. 56 d.lgs. n. 159/2011
art. 56 d.lgs. n. 159/2011
Consente all'amministratore giudiziario di subentrare nei rapporti contrattuali e gestire le richieste degli investitori; il G.i.p. ha richiamato che eventuali opzioni contrattuali devono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario
disposizioni di carattere processuale: art. 104 disp. att. c.p.p. / art. 104-bis disp. att. c.p.p.
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.; art. 104-bis disp. att. c.p.p. (cit.)
Richiamate per stabilire l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia alla procedura penale in esame
art. 310 c.p.p. (criteri di specificità dell'appello)
art. 310 cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza citata)
La giurisprudenza citata sottolinea che l'appello cautelare deve indicare con specificità i punti della decisione e i motivi di fatto e di diritto; la mancata specificità può comportare inammissibilità
Massime di principio
- Se una richiesta di dissequestro è già stata rigettata, un nuovo gravame deve contenere elementi nuovi o non previamente conosciuti; altrimenti è inammissibile per riproposizione
- La qualità di terzo di buona fede non garantisce automaticamente il dissequestro immediato: spesso il rimedio concreto è la verifica del credito nella procedura prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011
- Se l'amministratore giudiziario vende i beni sequestrati e versa il ricavato nel Fondo Unico Giustizia (FUG), il terzo perde il diritto alla restituzione materiale del bene e rimane titolare di un credito da far valere nella procedura concorsuale/di verifica
- Per ottenere l'accoglimento di un appello cautelare è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale, ossia che l'impugnazione possa produrre un effetto immediato e vantaggioso nella sfera giuridica dell'impugnante
- Le opzioni contrattuali relative a beni aziendali sottoposti a sequestro (es. ritiro o cessione) possono richiedere l'autorizzazione del giudice delegato e/o l'intervento dell'amministratore giudiziario; non è sufficiente richiamare il contratto se non si agisce nei modi previsti
- Per evitare la condanna alle spese e somme a titolo di ammenda, nelle impugnazioni contro provvedimenti cautelari è opportuno contestare espressamente i profili di inammissibilità e produrre novità probatorie o giuridiche che motivino la riforma del provvedimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →