Cassazione Penale, Sentenza n. 26219/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Danzo avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva condannato per rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), oltre che per contestazioni connesse all'utilizzo di intercettazioni. I principali rilievi: violazione degli obblighi di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3 e 3-bis c.p.p. e art. 6 CEDU, uso di dichiarazioni predibattimentali (testimone assistito Selvaggio) non confermate in dibattimento, illegittima valorizzazione di dichiarazioni dell'imputato acquisite nelle indagini (art. 503 c.p.p.), mancata prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di rivelazione di segreti d'ufficio (segretezza della notizia e nocumento), e censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento (dibattito sul concetto di "corpo del reato"). Inoltre doglianze su valutazione della prova e sulla determinazione della pena (esclusione delle attenuanti generiche e aumenti per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo 1) relativo alla rivelazione su Caropreso Domenico: ha ritenuto fondato il motivo che criticava il ribaltamento della sentenza assolutoria senza riascolto del testimone ai sensi dell'art. 603 c.p.p., ma ha constatato che il reato è estinto per prescrizione; conseguentemente ha annullato senza rinvio la condanna per quella posizione e ha eliminato la relativa pena. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità o manifestata infondatezza: sono state confermate le condanne riferite alle altre ipotesi (rivelazioni su Rodriguez e Bertero, e favoreggiamento a Dell'Orzo) ritenendo utilizzabili alcune intercettazioni come "corpo del reato" ove integrate ed esaustive della condotta criminosa. La pena complessiva è stata rideterminata in anni uno e mesi sei di reclusione.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
Norma applicata per la rivelazione di notizie d'ufficio: la Corte verifica la sussistenza dell'elemento oggettivo (notizia d'ufficio che debba rimanere segreta) e del dolo. È stato richiamato il principio secondo cui non tutte le notizie d'ufficio sono automaticamente segrete; rileva la loro natura e le norme sul diritto di accesso
art. 378 cod. pen.
Norma sul favoreggiamento personale: è reato di pericolo a consumazione anticipata; la Corte ha ritenuto configurabile il reato quando le intercettazioni contengono in modo esaustivo la condotta agevolatrice e vi è prova del reato presupposto
art. 603, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.
Norme che regolano l'appello del pubblico ministero e l'obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria, con l'ufficio di riascoltare i testimoni decisivi; la Corte ha ritenuto che, in caso di rinnovazione della valutazione di prova dichiarativa decisiva, il riascolto del testimone è obbligatorio
art. 6 CEDU
Richiamato in connessione con i diritti di difesa e con l'esigenza di garantire un contraddittorio effettivo nella valutazione delle prove dichiarative; il mancato riascolto di un teste decisivo può sollevare profili di violazione
art. 500 codice di procedura penale
Disciplina l'uso delle dichiarazioni indicate per contestazione e la relazione tra dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali; la Corte richiama che le predibattimentali possono essere recepite solo se confermate in dibattimento
art. 503 codice di procedura penale
Regole sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato rese nelle indagini: tali dichiarazioni possono incidere sui limiti probatori e sulla valutazione della credibilità (es. ritrattazioni), ma la loro utilizzazione è soggetta a limiti
art. 270 codice di procedura penale
Disciplina i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte distingue tra intercettazioni utilizzabili nei limiti dell'art. 270 e quelle che costituiscono "corpo del reato", pienamente utilizzabili
art. 131-bis cod. pen.
Prevede le attenuanti generiche e i criteri per la loro concessione; la Corte ha ritenuto fonati i motivi ostativi al riconoscimento (qualifica di pubblico ufficiale, rapporti con indagati, reiterazione)
art. 81, comma 2 cod. pen.
Riguarda l'aumento di pena per il reato continuato: la Corte ha confermato l'applicazione degli aumenti, motivando con reiterazione e gravità degli atti
Massime di principio
- Se in appello il giudice riforma una sentenza assolutoria sulla base di prove dichiarative decisive, è prescritto il riascolto dei testimoni ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; la mancata rinnovazione può rendere illegittima la decisione, salvo che sopravvenga causa estintiva (es. prescrizione).
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate in giudizio solo se effettivamente confermate in dibattimento; una "non memoria" o una conferma generica non sono equivalenti a una conferma piena.
- Le intercettazioni acquisite in altro procedimento possono essere utilizzate oltre i limiti dell'art. 270 c.p.p. solo se costituiscono il "corpo del reato", ossia se integrano ed esauriscono la condotta criminosa senza necessarie ulteriori manifestazioni pratiche.
- Per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio non basta che l'informazione provenga da sistemi d'ufficio: occorre provare che la notizia rivelata avesse natura di "segreto" o fosse vietata alla divulgazione verso il terzo destinatario, e che la condotta fosse dolosa e idonea a causare nocumento.
- La valutazione della credibilità delle fonti (testi, dichiarazioni dell'imputato, intercettazioni) richiede motivazione puntuale; contestazioni generiche senza elementi probatori addizionali sono spesso dichiarate inammissibili.
- La prescrizione, se accertata, può determinare l'annullamento della condanna anche quando il vizio di motivazione implicherebbe normalmente il rinvio; pertanto la rilevanza della prescrizione va sempre verificata prima del rinvio.
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