Cassazione Penale, Sentenza n. 25916/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCon memoria la difesa ha comunicato il decesso dell'imputato (5/8/2021) e ha prodotto il certificato di morte. La Corte di cassazione, rilevata la morte e che perciò i reati si sono estinti, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Non è stata esaminata nel merito la censura sulla motivazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto da Carlo Merini tramite difensore, censurava la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 5/2/2019 (conferma del Tribunale di Genova del 3/10/2013) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. In particolare la difesa deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la motivazione era carente su un punto decisivo, illogica sotto altro profilo e che vi era un vizio nell'applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; il tutto esposto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
Norma del codice penale invocata come fattispecie di reato per il danneggiamento dell'autovettura (finestrini infranti con delle pietre).
art. 424 cod. pen.
Norma del codice penale indicata come fattispecie per il reato di incendio/distruzione dell'autovettura mediante incendio con tanica di benzina.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Previsione delle motivazioni di ricorso per cassazione; usata dalla difesa per censurare la motivazione della sentenza (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità).
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione a presunti vizi della motivazione della sentenza; il ricorso sosteneva che la sentenza avesse fatto mal governo di tale disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale all'enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era esposto nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e rende improcedibile il giudizio penale: il giudice deve verificare il decesso (es. produzione del certificato di morte) e, se confermato, dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio.
- Quando il processo viene estinto per morte dell'imputato, le questioni di merito sollevate in appello o in cassazione restano in genere impronunciabili e non vengono esaminate.
- La comunicazione e la prova del decesso (es. certificato anagrafico) da parte della difesa o di altra parte interessata accelerano la declaratoria di estinzione; è quindi opportuno allegare documentazione certa non appena si verifica la circostanza.
- L'annullamento per estinzione non implica una pronuncia sulla colpevolezza o innocenza: si tratta di una cessazione del processo per causa sopravvenuta, non di una assoluzione nel merito.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra profili penali, che si estinguono con la morte dell'imputato, e profili civili o di responsabilità patrimoniale: tali aspetti potrebbero seguire regole diverse e non sempre si estinguono automaticamente con la morte dell'imputato.
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