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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 508/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Torino che aveva rigettato la richiesta di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 172 cod. pen. e la non corretta applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 46387/2021, sostenendo che il decorso del termine per l'estinzione ha avuto inizio con l irrevocabilità della condanna e che l'interruzione del decorso opera solo con la carcerazione: poiché all'imputato era stato notificato l'ordine di esecuzione ma questi è risultato irreperibile, il Procuratore contesta la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto la fattispecie come una sottrazione volontaria (evasione)

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo improcedibile il ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione. Ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per la trattazione dell'opposizione. Non è stata decisa la questione di merito sull'applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite né dichiarata l'estinzione della pena pecuniaria; la richiesta di annullamento senza rinvio è quindi stata rigettata in sede di cassazione per incompetenza procedurale

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Norma relativa all'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo; oggetto della censura del Procuratore riguardo al computo dei termini e al loro interrompersi/ricominciare in relazione all'inizio dell'esecuzione

  • Sezioni Unite n. 46387 del 2021 (giurisprudenza)

    Sezioni Unite n. 46387/2021

    Principio richiamato dal ricorrente: il decorso del termine per l'estinzione inizia con l irrevocabilità della condanna, si interrompe con la carcerazione e può ricominciare se il condannato, dopo l'inizio dell'esecuzione mediante carcerazione, si sottrae volontariamente (evasione). La questione era se l'irreperibilità post-notifica equivalga a una sottrazione volontaria

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione specifiche competenze nell'ambito dell'esecuzione penale; collegamento alla procedura di impugnazione prevista dall'art. 667

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione siano impugnabili mediante opposizione proposta davanti allo stesso giudice; la Corte ha ritenuto che contro l'ordinanza impugnata non fosse percorribile la cassazione ma l'opposizione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Indica le forme procedurali dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, assicurando il contraddittorio e i diritti della difesa; la Corte ha richiamato l'esistenza di tale fase procedimentale come obbligatoria prima di ricorrere in cassazione

  • Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Rv. 278854 (giurisprudenza)

    Sez. 1, n. 11239/2020, Rv. 278854

    Giurisprudenza costante che afferma l'improcedibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione che dichiarano la prescrizione o l'estinzione della pena, rendendo obbligatoria l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • Contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione o la prescrizione della pena non è ammesso il ricorso per cassazione: il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
  • La Corte di legittimità può riqualificare un ricorso presentato erroneamente e trasmettere gli atti al giudice competente per l'opposizione; pertanto il ricorrente deve attenersi alla via impugnatoria prevista dalla normativa processuale
  • Sulla questione del decorso del termine per l'estinzione della pena pecuniaria va distintamente valutato se l'irreperibilità del condannato derivi da una sottrazione volontaria all'esecuzione (evasione) o sia mera impossibilità di esecuzione: non sempre la semplice irreperibilità equivale a comportamento volontario
  • Il principio delle Sezioni Unite n. 46387/2021 va applicato valutando fattualmente se e quando sia iniziata l'esecuzione (carcerazione effettiva) e se vi sia stata un'effettiva interruzione dei termini per causa imputabile al condannato
  • Il Pubblico ministero che intende ottenere la declaratoria di estinzione della pena per decorso dei termini deve utilizzare la procedura di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione e non la cassazione; l'istruttoria davanti al giudice dell'esecuzione permette un pieno contraddittorio prima della decisione di merito

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