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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32935/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (detenzione domiciliare) da svolgersi in Germania per scontare una pena di 3 mesi per il reato di violazione di custodia di beni pignorati. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe errato ritenendo necessario il consenso dello Stato estero quale condizione di ammissibilità e avrebbe trascurato che l'istante aveva tentato di contattare l'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo consentito eseguire l'affidamento in prova in uno Stato UE a seguito del d.lgs. 38/2016, la procedura richiede il coinvolgimento degli organi italiani e la successiva trasmissione allo Stato di esecuzione; inoltre il richiedente deve collaborare con l'UEPE e, a pena di inammissibilità, è previsto l'obbligo di elezione di domicilio in Italia (art. 677, comma 2-bis c.p.p.). Nel caso concreto il Tribunale aveva motivatamente rilevato la mancata collaborazione dell'istante (assenza alla convocazione dell'UEPE, mancata documentazione dei presunti contatti) e l'assenza di elezione di domicilio in Italia, rendendo impossibile la formulazione della "doppia prognosi" prevista dall'art. 47 Ord. pen. Conseguentemente il rigetto dell'istanza è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; applicata anche la norma sulle spese di cassazione (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    Consente, in attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI, che misure alternative alla detenzione (tra cui l'affidamento in prova) siano eseguite in uno Stato UE che ha recepito la decisione; tuttavia stabilisce che la decisione sia adottata dagli organi italiani e poi trasmessa allo Stato di esecuzione, il quale svolge verifiche operative.

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)

    Quadro europeo che disciplina il riconoscimento reciproco delle decisioni relative a misure alternative, base della normativa interna che consente l'esecuzione delle misure in altro Stato membro.

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Richiede la valutazione prognostica (doppia prognosi) sulla possibile utilità e sicurezza dell'applicazione di una misura alternativa; la mancata collaborazione del condannato può impedire la formulazione di tale valutazione e giustificare il rigetto della domanda.

  • art. 677, comma 2-bis, codice di procedura penale

    Prevede, a pena di inammissibilità, l'obbligo per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale quando propone istanze relative all'esecuzione di misure alternative.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma che disciplina le spese nel giudizio di cassazione; applicata per addebitare le spese al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione di sanzioni pecuniarie accessorie o per la valutazione della colpa nella presentazione del gravame; usata per giustificare l'assegnazione equitativa della somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • La richiesta di affidamento in prova da eseguire in un altro Stato UE non è di per sé inammissibile: il d.lgs. 38/2016 e la decisione quadro 2008/947/GAI consentono tale possibilità purché lo Stato di esecuzione abbia recepito la disciplina.
  • La procedura richiede che gli organi italiani adottino il provvedimento e lo trasmettano allo Stato estero interessato, il quale svolge le verifiche operative e può richiedere la collaborazione del condannato.
  • Il condannato deve collaborare attivamente con l'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE): assenze ingiustificate alle convocazioni o la mancata produzione di documentazione comprovante i contatti possono giustificare il rigetto della domanda.
  • A pena di inammissibilità, per istanze presentate da soggetti liberi permane l'obbligo di eleggere domicilio nel territorio nazionale (art. 677, comma 2-bis c.p.p.); la mancata elezione di domicilio può essere decisiva negativamente.
  • Nel presentare la domanda è consigliabile allegare documentazione che attesti il consenso/possibilità di esecuzione nello Stato estero (contatti preliminari con le autorità estere), le prove dei tentativi di comunicazione con l'UEPE e l'elezione di domicilio o altra disponibilità a collaborare.
  • Il Tribunale può decidere sulla base del materiale documentale disponibile; affermazioni non documentate del difensore sono insufficienti per ribaltare un rigetto motivato per mancata collaborazione.

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