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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 644/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva riformato la sentenza di primo grado: Esposito era imputato per tentato e consumato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 nn.2 e 7 c.p.). In cassazione il ricorrente deduceva violazioni procedurali e lesione del diritto di difesa (omessa traduzione nelle udienze, nomina di difensore d'ufficio prima che l'imputato fosse informato della rinuncia del difensore di fiducia) e contestava la dosimetria della pena (richiesta riduzione al minimo edittale). La vicenda fattuale: nella mattinata del 9/03/2022 Esposito avrebbe tentato di impossessarsi di una Fiat 500 e si sarebbe poi appropriato di una Fiat Punto; riconoscimento basato su video e successiva individuazione fotografica da parte della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondate le doglianze procedurali e inammissibile il motivo sulla pena per genericità. Sul punto procedurale, ha confermato che la rinuncia al mandato del difensore di fiducia produce effetto senza necessità della prova della conoscenza da parte dell'imputato e impone al giudice la tempestiva nomina di difensore d'ufficio: la nomina e l'attività del difensore di ufficio non hanno dato luogo a nullità. L'omessa notifica al prevenuto del nominativo del difensore di ufficio (art. 28 disp. att.) non comporta nullità. Quanto all'omessa traduzione, la Corte territoriale aveva attestato la rinuncia dell'imputato (sottoscritta) e la loro valutazione è stata confermata. Quanto all'entità della pena, è stata ritenuta congrua la determinazione operata dalla Corte d'appello (pena ridotta per la residua imputazione a 1 anno di reclusione e multa di € 150,00), mentre il capo 2) era già stato dichiarato non procedibile per difetto della condizione di procedibilità prevista dal d.lgs. 150/2022. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.56 cod.pen.

    Riferimento alla disciplina del tentativo: la Corte ha considerato il tentativo per il primo capo di imputazione nel quadro fattuale ricostruito

  • art.624 cod.pen.

    Furto: norma sostanziale che disciplina il reato contestato; applicata ai fatti descritti

  • art.625 nn.2 e 7 cod.pen.

    Circostanze aggravanti (es. uso di violenza su cose, o altre aggravanti indicate): considerate nella valutazione della pericolosità e nella determinazione della pena

  • d.lgs. n.150/2022

    Disposizioni che, per il secondo capo, hanno determinato il difetto della condizione di procedibilità e hanno portato alla declaratoria di non doversi procedere per quel capo

  • art.606, comma 1, lett.c) cod.proc.pen.

    Norma sulla motivazione dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo sulla pena generico e aspecifico e quindi inammissibile

  • art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen.

    Rinvio rispetto alla doglianza sulla dosimetria (specificità richiesta per valutare motivi di cassazione sulla pena)

  • art.178 cod.proc.pen.

    Norma che elenca le nullità; la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile una nullità assoluta sulla base delle censure prospettate

  • art.179 cod.proc.pen.

    Rilevato nel confronto delle censure procedurali ma non ritenuto idoneo a determinare l'annullamento

  • art.97 cod.proc.pen.

    Disciplina della nomina del difensore d'ufficio: la Corte ha confermato l'obbligo del giudice di designare tempestivamente il difensore d'ufficio in caso di rinuncia del difensore di fiducia

  • art.107 cod.proc.pen.

    Stato giuridico della rinuncia al mandato: la rinuncia non ha effetto finché l'imputato non è assistito da altro difensore; tuttavia il giudice deve nominare difensore d'ufficio per evitare la minorata difesa

  • art.28 disp.att. cod.proc.pen.

    Obblighi di comunicazione relativi alla nomina del difensore: l'omissione della comunicazione al prevenuto non è sanzionata con nullità e non invalida gli atti compiuti

  • art.133 cod.pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha applicato i criteri e valutato la personalità dell'imputato (numerosi precedenti) e le modalità del fatto come ostative a una pena vicino al minimo

Massime di principio

  • La rinuncia del difensore di fiducia produce effetto pratico, ma il giudice deve nominare tempestivamente un difensore d'ufficio per evitare pregiudizio alla difesa: la nomina è valida anche se l'imputato non è ancora stato formalmente informato della rinuncia
  • L'omessa comunicazione al prevenuto del nominativo del difensore d'ufficio (art.28 disp.att.) non determina automaticamente la nullità degli atti: la sanzione di nullità deve essere espressamente prevista dalla norma e non è applicata per tale omissione
  • La rinuncia alla traduzione o la dichiarazione di assenza per rinuncia, se risultano documentate e sottoscritte, possono essere ritenute efficaci anche per udienze successive salvo diversa manifestazione di volontà dell'imputato
  • Le doglianze sulla correttezza della determinazione della pena in cassazione devono essere specifiche e confrontare motivazioni e criteri applicati dai giudici di merito; i motivi generici sono inammissibili
  • La presenza di precedenti specifici e un modus operandi particolarmente spregiudicato possono giustificare una quantificazione della pena non prossima al minimo edittale
  • La normativa speciale (es. d.lgs. 150/2022) può incidere sulla procedibilità di alcuni capi di imputazione e determinare l'estinzione o la non procedibilità per quei capi

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