Cassazione Penale, Sentenza n. 19636/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, rilevando che la motivazione della sentenza di appello non riguardava il processo di Gentili Sandro e quindi mancava qualsiasi motivazione reale sul caso giudiziario censurato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gentili Sandro era stato condannato dal Tribunale di Roma (29/12/2020) per detenzione di 37,8 grammi di cocaina (art. 73, primo comma T.U. stupefacenti) a 8 mesi di reclusione e €1.000 di multa; la Corte d'appello di Roma confermò la condanna il 31/03/2021. In cassazione il ricorrente denunciò nullità e violazione di legge perché la motivazione della sentenza di appello non concerneva il suo caso ma riportava fatti relativi ad un distinto processo (Tribunale di Tivoli, 25/10/2018, a carico di Gentili Domenico), sosteneva la mancanza o incongruità del dispositivo (diversa trasmissione via PEC), l'assenza di data e firme leggibili dei giudici e l'assenza di una reale motivazione che rispondesse ai motivi di impugnazione (mancato esame delle doglianze sull'applicazione del quinto comma dell'art. 73).
Norme richiamate
art. 73, primo comma T.U. stupefacenti
detenzione di sostanze stupefacenti
La norma incrimina la detenzione di stupefacenti; nel caso la condanna fu per detenzione di 37,8 g di cocaina. La Cassazione non ha esaminato nel merito l'applicazione della norma perché ha annullato per vizi della motivazione e del procedimento.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nullità della sentenza per violazione di legge: la norma è stata evocata come principio generale sulla correttezza formale e sostanziale del provvedimento giudiziario (esigenza di motivazione conforme e priva di errori formali che incidono sulla validità della decisione).
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento procedurale relativo alle nullità o vizi di motivazione e alla correttezza dell'iter decisionale impugnato; la Corte ha ritenuto sussistente il vizio materiale e logico nella motivazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Citato rispetto ai limiti della motivazione del ricorso in cassazione (il ricorso va trattato nei limiti strettamente necessari per la motivazione); la Corte ha valutato i motivi ammessi e ritenuto fondato il vizio indicato.
Massime di principio
- Se la motivazione di una sentenza di appello non si riferisce ai fatti e alle deduzioni del processo sottoposto al giudizio (es. descrive un diverso procedimento), la sentenza è viziata e può essere annullata per carenza di motivazione.
- Discrepanze tra il dispositivo trasmesso (PEC) e il testo della sentenza, l'assenza di data certa o firme leggibili possono integrare vizi formali suscettibili di nullità quando pregiudicano l'intelligibilità o la certezza del provvedimento.
- Il giudice d'appello è obbligato a rispondere alle doglianze svolte in appello: la mancata trattazione delle questioni rilevanti o l'assenza di una motivazione concreta sulle contestazioni principali può determinare l'annullamento con rinvio.
- Quando la Cassazione annulla per vizi di motivazione o formali che impediscono il giudizio di merito, è usuale il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame, onde garantire un giudizio imparziale e corretto.
- Nel valutare un ricorso per nullità della motivazione, è importante verificare se il vizio abbia inciso sulla decisione: vizi meramente formali e irrilevanti non sempre comportano annullamento, ma quelli che rendono incomprensibile o inapplicabile la decisione sì.
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