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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32174/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la richiesta di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen.; il tema centrale era se e quando fosse iniziata l'esecuzione della pena ai fini del decorso del termine estintivo, alla luce di arresti e detenzioni all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo (MAE) e della necessità di accertare l'attivazione della procedura di esecuzione del MAE presso le autorità lussemburghesi. Il ricorrente contestava la mancata prova della notifica/attivazione del MAE e dunque la mancata sussistenza dell'"arresto" rilevante ai fini dell'art. 172, quarto comma, nonché la motivazione ritenuta carente e illogica

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l'ordinanza del 18/12/2023 e rinviando il procedimento al Tribunale di Perugia per nuovo esame. La Corte ha censurato il giudizio di merito per non avere adeguatamente accertato, come richiesto dalla precedente sentenza n. 46892/2022, se e quando la procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo fosse stata attivata presso le autorità lussemburghesi e quali atti fossero intervenuti (oltre alla mera indicazione della data di scarcerazione), sicché la decisione non rispondeva pienamente al criterio giurisprudenziale sul dies a quo della prescrizione/estinzione della pena

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni; il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena

    La Corte ribadisce che il dies a quo può essere la data di irrevocabilità della sentenza oppure l'inizio dell'esecuzione; nel caso di procedure estradizionali/MAE l'arresto all'estero in esecuzione del MAE può determinare l'inizio dell'esecuzione e la decorrenza ex novo del termine, salvo che non si accerti in modo concreto l'attivazione e la notifica del MAE e gli atti esteri rilevanti

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74 e art. 73

    Norme sostanziali che hanno fondato le condanne penali (tra cui il reato per cui l'imputato era stato condannato a Genova); pertinenti solo per ricostruire il cumulo delle pene e l'entità della pena cui si applica l'art. 172

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 46387/2021; Sez. 1 n. 54337/2018; Sez. 1 n. 3883/2016 e altre)

    Principio consolidato secondo cui l'arresto del condannato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione o di MAE determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine estintivo; precisazione che, se l'estradando viene scarcerato dall'autorità estera e poi si mantiene irreperibile, la scarcerazione può segnare l'inizio della sottrazione volontaria (dies a quo alternativo). Tuttavia, per applicare il principio è necessario verificare concretamente l'attivazione della procedura e gli atti dell'autorità estera

Massime di principio

  • Il termine per l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen. decorre di norma dalla irrevocabilità della condanna; in alternativa può decorrere dall'inizio dell'esecuzione della pena (es. carcerazione o arresto in esecuzione di MAE).
  • L'arresto all'estero in esecuzione di una richiesta estradizionale o di MAE può far nascere l'esecuzione della pena e quindi azzerare il decorso precedente del termine estintivo, anche se l'autorità estera successivamente rifiuta l'estradizione; questo perché la notifica/attivazione della procedura rende consapevole il condannato e può dar luogo a comportamenti elusivi.
  • Quando il conteggio del termine estintivo dipende da atti o provvedimenti esteri (es. MAE eseguito all'estero), il giudice nazionale deve acquisire e valutare gli atti delle autorità straniere che dimostrino l'attivazione della procedura, l'eventuale arresto e le decisioni intervenute: la mera indicazione della data di scarcerazione senza documentare la procedura non è sufficiente.
  • Se l'autorità estera ha scarcerato il condannato e da quel momento questi si è reso irreperibile, può configurarsi la "sottrazione volontaria" e il dies a quo va fatto decorrere dalla data di scarcerazione; ma occorre provare che la detenzione/attività estradizionale si era effettivamente avviata e che il soggetto ne era a conoscenza.
  • In casi analoghi è opportuno: 1) richiedere espressamente agli uffici esteri documenti sulla notifica del MAE e sugli atti connessi; 2) verificare le date precise di arresto, scarcerazione e consegna alle autorità italiane; 3) valutare la presenza di comportamenti elusivi successivi da parte del condannato prima di riconoscere l'interruzione o la decorrenza del termine estintivo.

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